Informativa antimafia legittima per contiguità compiacente consolidata e non occasionale (TAR Toscana n. 352 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’informativa interdittiva antimafia può essere legittimamente fondata anche su fatti risalenti nel tempo, purché dall’analisi complessiva delle vicende emerga un quadro indiziario idoneo a suffragare, secondo la logica del più probabile che non, un giudizio di attualità e concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa. I contatti, le frequentazioni e i rapporti negoziali dei titolari e degli amministratori dell’impresa con soggetti legati a consorterie criminali assumono rilievo quando non siano frutto di casualità o di necessità e rivelino la scelta consapevole di porsi in dialogo con ambienti mafiosi, integrando la contiguità compiacente. In presenza di un agevolazione mafiosa connotata da continuità e stabilità, non episodica né superficiale, il Prefetto è legittimato a escludere l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, non essendo configurabile un percorso di bonifica dell’impresa.

Il Fatto

Una società operante nel settore alberghiero a Firenze, riconducibile a una compagine familiare attiva anche in Campania nel settore del calcestruzzo, impugnava l’informativa interdittiva antimafia resa dalla Prefettura, unitamente agli atti presupposti e al successivo divieto di prosecuzione dell’attività ricettiva disposto dal Comune.

Dopo che il TAR aveva accolto l’istanza cautelare ordinando un riesame del profilo di applicabilità delle misure collaborative ex art. 94-bis CAM, il Prefetto emetteva una nuova interdittiva che confermava il quadro indiziario ed escludeva il regime alternativo. Un secondo ricorso, proposto da altra società del medesimo gruppo, impugnava l’ulteriore interdittiva fondata sui medesimi presupposti. I ricorsi, riuniti, giungevano alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito i limiti del sindacato sulla valutazione prefettizia. Il potere del Prefetto in materia di tentativo di infiltrazione mafiosa è ampio e discrezionale, essendo costruito su una fattispecie di pericolo che non richiede la certezza della responsabilità penale, ma la verifica di indizi gravi, precisi e concordanti. Il giudice amministrativo ne conosce nei limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti.

Gli elementi posti a base dell’interdittiva sono stati valutati in modo complessivo e non atomistico. Il TAR ha richiamato i rapporti tra componenti della famiglia e diverse consorterie criminali avvicendatesi nel tempo, documentati da intercettazioni, ordinanze di custodia cautelare, rapporti negoziali e dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Tali rapporti, protrattisi per un lungo arco temporale, hanno rivelato l’attitudine a esondare dal piano personale per divenire fattore condizionante delle attività imprenditoriali.

Ha precisato il Collegio che l’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011 impone al Prefetto di verificare motivatamente il grado di agevolazione mafiosa, applicando le misure collaborative solo quando essa sia occasionale. L’occasionalità ricorre quando i legami siano episodici e superficiali, così da consentire un percorso di depurazione dell’organismo imprenditoriale. Nel caso concreto, la reiterazione dei contatti per oltre quarant’anni e la regia familiare del gruppo hanno escluso la natura occasionale dell’agevolazione.

Il TAR ha inoltre ritenuto insufficienti le misure di self-cleaning adottate, consistenti nella cessione delle quote a un familiare, poiché la fuoriuscita formale non ha modificato la gestione di fatto riconducibile alla medesima compagine. Pure gli ultimi ricorsi per motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili, avendo ad oggetto mere relazioni illustrative prive di valore provvedimentale. Per queste ragioni i ricorsi sono stati riuniti e respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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