Gradualità delle sanzioni per il professionista con debiti erariali (TAR Emilia-Romagna n. 421 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di abilitazione al rilascio del visto di conformità, il potere sanzionatorio dell’Amministrazione finanziaria nei confronti del professionista che abbia commesso violazioni in materia contributiva e tributaria è soggetto al principio di gradualità declinato dall’art. 39, comma 1, d.lgs. n. 241/1997. Le violazioni rilevanti ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), d.m. n. 164/1999 non sono soltanto quelle commesse nell’esercizio dell’attività di assistenza fiscale, ma anche quelle poste in essere dal professionista quale privato contribuente. Ne consegue che l’inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto non può essere disposta in via immediata, ma presuppone l’irrogazione preliminare della sospensione e la persistenza di violazioni successivamente al periodo di sospensione. È illegittimo, pertanto, il provvedimento che, a fronte della mera esposizione debitoria verso l’erario, applichi direttamente la sanzione più afflittiva.
Il Fatto
Il ricorrente, professionista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha impugnato il provvedimento con cui la Direzione Regionale Emilia-Romagna dell’Agenzia delle Entrate ha disposto, nei suoi confronti, l’inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità ex art. 35 d.lgs. n. 241/1997.
Il provvedimento è stato adottato per difetto del requisito soggettivo di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), d.m. n. 164/1999, in ragione della sussistenza di rilevanti debiti erariali a carico del professionista. L’Amministrazione si è costituita chiedendo la reiezione del ricorso. Con ordinanza cautelare questo Tribunale ha accolto l’istanza sospensiva; la causa è stata poi trattenuta in decisione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in applicazione del principio di economia processuale e della ragione più liquida, ha scrutinato prioritariamente il secondo motivo, dichiarando assorbite le ulteriori censure. L’eccezione di tardività della memoria difensiva dell’Amministrazione è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall’art. 39, comma 1, d.lgs. n. 241/1997, sul piano primario, e dall’art. 8, comma 1, lett. c), d.m. n. 164/1999, su quello secondario. La prima disposizione delinea un sistema sanzionatorio progressivo su tre livelli: la sanzione pecuniaria per il visto infedele; la sospensione dalla facoltà di rilascio per le violazioni ripetute o particolarmente gravi; l’inibizione per le violazioni ripetute commesse dopo il periodo di sospensione.
La lettura coordinata delle due norme conduce a ritenere che l’art. 8 definisca i requisiti soggettivi per l’abilitazione, la cui mancanza ab origine ne impedisce il conseguimento; ove invece le violazioni intervengano dopo l’abilitazione, la loro gravità, natura ed entità vanno valutate secondo i parametri e la graduazione dell’art. 39.
Il Collegio estende tale ricostruzione anche alle violazioni commesse dal professionista come privato contribuente, richiamando il proprio precedente T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, n. 218 del 2024. Diversamente opinando, si giungerebbe all’esito illogico di riservare il principio di gradualità alle violazioni “professionali” e di obliterarlo per quelle “private”, pur essendo entrambe idonee a incrinare i requisiti di onorabilità e moralità richiesti per l’attività di assistenza fiscale.
Nel caso concreto, l’Amministrazione, a fronte di una situazione debitoria verso l’erario, ha disposto direttamente l’inibizione senza applicare in via preliminare la sospensione. Non risulta agli atti che un periodo di sospensione sia mai stato irrogato, né che il professionista abbia perseverato nella violazione dopo di esso. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese, fermo l’obbligo di rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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