Ottemperanza al giudicato e carta docente: cessazione parziale e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 493 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. va dichiarata limitatamente ai ricorrenti che abbiano conseguito la prestazione oggetto del titolo, restando distinta la posizione dei coobbligati rimasti insoddisfatti. Per costoro il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro il termine di sessanta giorni e, per il caso di ulteriore inadempimento, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La parziale esecuzione intervenuta dopo la proposizione del ricorso giustifica la condanna alle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, hanno agito in ottemperanza per conseguire l’esecuzione della sentenza n. 398/2024 del Tribunale di Torino, che aveva riconosciuto loro il beneficio economico annuale della carta elettronica del docente, quantificato in ragione degli anni scolastici di servizio di ciascuno.
In vista della camera di consiglio il difensore ha dato atto dell’avvenuta corresponsione delle somme in favore della maggior parte dei ricorrenti, insistendo per l’accoglimento solo per i restanti quattro e chiedendo la condanna dell’Amministrazione alle spese per tutti, anche in forza del principio della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la vicenda in termini di ottemperanza e rileva che, per i ricorrenti che hanno ricevuto le somme spettanti, è venuto meno l’interesse all’esecuzione: la materia del contendere va pertanto dichiarata cessata nei loro confronti, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Per i quattro ricorrenti rimasti insoddisfatti il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al titolo e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il giudice provvede sin d’ora alla nomina del commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, affinché ponga in essere gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali.
Quanto alle spese, il Collegio le pone a carico dell’Amministrazione, rilevando che la stessa ha eseguito il titolo solo parzialmente e comunque dopo la proposizione del ricorso. Dispone inoltre la distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario, restando ferma la refusione del contributo unificato.
Infine, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alla vicenda, il Tribunale manda alla Segreteria di trasmettere il fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
Nota della Redazione
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