Ottemperanza improcedibile per cessazione della materia del contendere dopo il pagamento del beneficio (TAR Puglia n. 528 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza volta all’esecuzione del giudicato che impone alla pubblica amministrazione un obbligo di dare diventa improcedibile quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfi integralmente la pretesa azionata, realizzandosi la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.. Tale istituto presuppone che l’attività amministrativa sopravvenuta sia pienamente satisfattiva dell’interesse del ricorrente e che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito. Anche nel rito dell’ottemperanza, la sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa determina la definizione del giudizio nel merito e la condanna dell’amministrazione alle spese processuali secondo il criterio della soccombenza.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, conclusosi con la sentenza n. 2964/2024, che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione, in favore della ricorrente, del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per l’importo complessivo di euro 1.000,00, oltre interessi.

La sentenza, notificata al Ministero in data 11.10.2024, è rimasta tuttavia priva di esecuzione. La docente, pertanto, ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia – Lecce, chiedendo che l’Amministrazione fosse condannata a dare piena esecuzione al giudicato, con nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha rilevato, in primo luogo, la regolarità e la tempestività del ricorso di ottemperanza. Ha poi osservato che, con istanza depositata il 18.03.2026, la ricorrente stessa ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo il Ministero provveduto medio tempore al pagamento della somma prevista nella sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione.

L’accertamento dell’avvenuto pagamento integrale ha condotto il Collegio a dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., secondo cui, qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.

Il Collegio ha richiamato il principio espresso dal Consiglio di Stato, Sez. V, n. 823 del 26.01.2024, secondo cui la pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio quando la successiva attività amministrativa sia integralmente satisfattiva dell’interesse azionato in modo pieno e irretrattabile, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.

In applicazione di tali coordinate, il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, con condanna del Ministero alla refusione delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 300,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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