Ottemperanza al giudicato su carta docente e retribuzione professionale (TAR Lombardia n. 2076 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il ricorso cumulativo proposto per l’esecuzione di più titoli giudiziali è ammissibile quando i titoli siano accomunati dall’identità dei soggetti delle pretese e dalla natura dei crediti azionati, sì che le posizioni nei diversi giudizi risultino speculari e non introducano elementi di confusione nella decisione. Sussistono i presupposti dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. quando le sentenze siano passate in giudicato e sia stato rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. A fronte dell’inadempimento allegato e non contestato dall’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del giudicato e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal giudice del lavoro tre sentenze di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito: la prima ha accertato il diritto all’erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con rilascio della c.d. carta docente, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23; la seconda ha accertato il diritto alla retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 C.C.N.L. 15 marzo 2001 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; la terza ha accertato il diritto alla c.d. carta del docente per l’anno scolastico 2023/24.

Su tali sentenze si è formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria. Il ricorrente ha lamentato il mancato adempimento dell’amministrazione ed è ricorso al TAR per l’ottemperanza. Il Ministero si è costituito in giudizio. Con memoria depositata il 23 aprile 2026 il ricorrente ha dedotto il parziale adempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la questione dell’ammissibilità del ricorso cumulativo. L’esecuzione di titoli giudiziali diversi è consentita quando ricorre l’identità dei soggetti, attivo e passivo, e la natura dei crediti azionati, purché le posizioni nei diversi giudizi siano speculari e non alterino la chiarezza della decisione. Il TAR richiama sul punto T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, n. 445 del 24 gennaio 2022.

Nel merito, il ricorso è fondato. Le sentenze del giudice ordinario sono passate in giudicato, come documentato dalla difesa del ricorrente, e sussistono dunque i presupposti dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Per ciascun titolo è stato rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, intercorrente tra la notifica della sentenza e la notifica del ricorso.

La pretesa risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo. Il ricorrente ha peraltro dedotto il parziale adempimento delle sentenze. Il TAR, previa verifica della residua parte da ottemperare, condanna l’amministrazione a dare integrale esecuzione entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi sessanta giorni, adottando gli atti necessari all’assolvimento del mandato. L’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, tenuto conto della serialità del contenzioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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