Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente (TAR Abruzzo n. 202 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Il giudice, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, in caso di espressa dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza poter esaminare il merito della controversia. La natura dichiarativa di tale pronuncia comporta la compensazione delle spese di lite, sussistendo giuste ragioni.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un’area di circa 47.250 mq nel Comune di Chieti, rientrante nell’accordo di programma relativo al PRUSST “La Città lineare della Costa”, impugnava la deliberazione comunale n. 231 dell’11 luglio 2022, con cui l’amministrazione aveva dato atto della non attuabilità dell’accordo e dell’impossibilità di stipulare la convenzione urbanistica. Avverso tale atto e il parere della Regione Abruzzo del 22 novembre 2018, la società proponeva ricorso al TAR Abruzzo, contestando la legittimità del diniego alla stipula.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, con memoria depositata in data 10 aprile 2026, la società ricorrente aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame, chiedendo la compensazione delle spese di lite. Tale dichiarazione, intervenuta prima della trattenuta della causa in decisione, ha radicitus precluso l’esame nel merito del ricorso.
La sentenza richiama il principio, consolidato nella giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 12 ottobre 2023 n. 8892), secondo cui, in presenza di un’espressa dichiarazione di non aver più interesse alla decisione, il giudice non può pronunciarsi sul merito ma deve solo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Nel processo amministrativo, in assenza di repliche o diverse richieste delle altre parti, vige il principio dispositivo in senso ampio, essendo rimessa alla parte ricorrente la piena disponibilità dell’azione.
Il Tribunale ha quindi preso atto della voluntas della società ricorrente, dichiarando l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite, giustificata dalla definizione in rito della controversia.
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Nota della Redazione
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