Ottemperanza al decreto ingiuntivo e trasferimento dei rapporti allo A.C.E.R. (TAR Campania n. 8482 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza la domanda di risarcimento dei danni è proponibile solo quando sia impossibile procedere all’esecuzione in forma specifica del giudicato, totale o parziale, oppure in caso di sua violazione o elusione. Il risarcimento riconoscibile è dunque unicamente quello connesso all’impossibilità o alla mancata esecuzione in forma specifica; ulteriori pretese risarcitorie, come il danno da ritardo, esulano dall’oggetto del giudizio di ottemperanza e possono essere fatte valere in altra sede. Non è ammessa la conversione dell’azione dall’ottemperanza alla cognizione, perché ne deriverebbe lesione del principio del doppio grado di giudizio. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. può invece essere riconosciuta, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo.

Il Fatto

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 190 del 24 febbraio 2016, emesso dal Giudice di Pace di Benevento e reso esecutivo con decreto n. 3085/16 del 16 maggio 2016, con cui era stato ordinato all’istituto intimato il pagamento delle spese di procedura monitoria in suo favore. Deduce che l’ente non ha provveduto al pagamento e chiede al Tribunale di ordinare l’ottemperanza, nominare un Commissario ad acta in caso di persistente inadempimento, fissare la penalità di mora, accertare il diritto al risarcimento dei danni da mancata esecuzione del giudicato e condannare l’ente alle spese.

Con ordinanza n. 2270 del 18 marzo 2025 la Sezione ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del soppresso istituto, in ragione del sopravvenuto trasferimento ex lege all’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale di tutti i rapporti attivi e passivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo all’esecutorietà del titolo azionato e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30 del 1997. Accoglie pertanto il ricorso nei limiti di seguito esposti.

Ordina all’Agenzia di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze liquidate nel decreto azionato, oltre interessi maturati dopo il passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm. Designa sin d’ora il Commissario ad acta, che, decorso infruttuosamente il termine assegnato, compirà gli atti necessari al pagamento a carico e spese dell’Agenzia inadempiente.

Accoglie altresì la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e non corrisposte, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, alla scadenza del termine concesso all’Agenzia.

Non accoglie invece la domanda di risarcimento dei danni da mancata esecuzione del giudicato. Richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 1175 del 2025, il Collegio ribadisce che in ottemperanza la pretesa risarcitoria è proponibile solo se impossibile l’esecuzione in forma specifica. Il solo risarcimento riconoscibile è quello connesso all’impossibilità o mancata esecuzione in forma specifica, mentre ulteriori pretese, come il danno da ritardo, vanno fatte valere in altra sede. Non è possibile la conversione dell’azione, perché si lederebbe il principio del doppio grado di giudizio.

Le spese del giudizio, comprensive di quelle successive al titolo azionato, seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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