Ottemperanza per la carta docente: il giudice amministrativo nomina il commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 120 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che comportano l’obbligo di pagamento di somme di danaro si applica anche al giudizio di ottemperanza, ma con gli adattamenti necessari: ai sensi dell’art. 115, comma 3, c.p.a. non è richiesta l’apposizione della formula esecutiva sul titolo. L’organo intimato non può giustificare la propria inottemperanza eccependo la competenza di altro organo centrale della medesima Amministrazione. La condanna dell’Amministrazione all’esecuzione della sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto alla carta elettronica del docente deve essere accompagnata dalla nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, mentre non sussistono i presupposti per la condanna alle penalità di mora quando l’importo sia contenuto e la sentenza già produca interessi.

Il Fatto

La ricorrente, docente, chiedeva l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lanciano che le aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, commi 121 e ss., legge n. 107/2015 per alcuni anni scolastici. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva provveduto all’esecuzione della pronuncia nel termine di legge, nonostante la notifica del titolo esecutivo.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto il ricorso richiamando un proprio precedente conforme (sentenza n. 267/2025), rilevando la sussistenza del titolo e la mancata ottemperanza dell’Amministrazione decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996.

Il Collegio ha chiarito che la norma, calibrata sul processo civile, è applicabile al procedimento di ottemperanza ma con i necessari adattamenti: il riferimento al “titolo esecutivo” non impone la spedizione in forma esecutiva, perché l’art. 115, comma 3, c.p.a. la esclude espressamente nel giudizio di ottemperanza. Ha inoltre precisato che l’ufficio intimato non può invocare la competenza di un altro organo centrale del Ministero per sottrarsi all’esecuzione, richiamando il principio del responsabile del procedimento di cui all’art. 6, comma 1, lettera e), legge n. 241/1990.

Di conseguenza, il TAR ha ordinato all’Amministrazione di provvedere all’accredito delle somme in favore della ricorrente entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza e ha nominato sin d’ora il Prefetto pro tempore di Chieti quale commissario ad acta con possibilità di delega, per il caso di perdurante inerzia. Ha invece escluso la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., considerato l’importo contenuto e la produzione di interessi già prevista dal giudicato.

Il Collegio ha infine disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per i profili di danno erariale potenzialmente connessi e ha condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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