Abuso edilizio in area demaniale e irrilevanza della convenzione urbanistica (TAR Emilia-Romagna n. 1351 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimità di un’ordinanza di demolizione di opere abusive, ai sensi dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001, prescinde dalla questione del perfezionamento di una convenzione urbanistica, rilevando esclusivamente la difformità delle opere realizzate rispetto ai titoli edilizi pur validi ed efficaci, nonché la realizzazione di nuove costruzioni in assenza di autorizzazione. L’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica e la titolarità di una concessione demaniale sono irrilevanti sotto il profilo edilizio, attenendo a valutazioni autonome. Il regime sanzionatorio applicabile agli abusi edilizi è quello vigente al momento dell’irrogazione della sanzione, attesa la natura ripristinatoria della demolizione. In materia di abusi edilizi, non è prospettabile una valutazione atomistica degli interventi quando questi siano parte di un disegno unitario.
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria demaniale di un comparto balneare, aveva impugnato la diffida non rinnovabile alla demolizione e la successiva ordinanza di demolizione, emesse dal Comune per la realizzazione di opere in difformità dai permessi di costruire del 2004 e 2005 e per la costruzione di nuove opere senza titolo. Le opere erano state realizzate nell’ambito di un progetto unitario convenzionato, la cui convenzione non era mai stata però perfezionata. La ricorrente sosteneva la legittimità delle opere, invocando l’esistenza di titoli edilizi, l’istituto dell’atto implicito, il legittimo affidamento e l’applicazione della sanatoria paesaggistica.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto assorbente la non contestata difformità delle opere realizzate rispetto ai titoli edilizi rilasciati, nonché la presenza di nuove costruzioni non autorizzate. Ha evidenziato che gli atti impugnati accertano l’abusività sotto questi profili, a nulla rilevando la carenza del perfezionamento della convenzione. La misura ripristinatoria è stata quindi ritenuta legittima in quanto atto dovuto e vincolato.
Il Collegio ha precisato che l’autorizzazione paesaggistica e la concessione demaniale attengono a valutazioni autonome e non incidono sulla legittimità edilizia. Ha inoltre escluso la lesione del legittimo affidamento, poiché il carattere abusivo delle opere prescinde dal perfezionamento della convenzione: anche in caso di avvenuto perfezionamento, le opere in difformità sarebbero comunque abusive.
Quanto al regime sanzionatorio, il TAR ha ricordato che, trattandosi di sanzione demolitoria di natura ripristinatoria, si applica la normativa vigente al momento dell’irrogazione, non il successivo D.L. n. 115/2022, il cui ambito oggettivo riguarda comunque opere diverse. Infine, ha escluso una valutazione atomistica dei singoli interventi, poiché inseriti in un disegno unitario che legittima la sanzione applicata.
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Nota della Redazione
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