Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul beneficio legge n. 107/2015 (TAR Marche n. 746 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è procedibile solo quando sia decorso, dalla notificazione del titolo all’Amministrazione, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Accertato che il giudicato non è stato eseguito e che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza della pretesa, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esecuzione integrale al titolo, assegna un termine all’Amministrazione e, per il caso di inutile decorso, nomina sin d’ora il commissario ad acta.
Il Fatto
Il giudice del lavoro ha accertato, con sentenza, il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015. Per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici considerati, con condanna alle spese distratte in favore dei procuratori antistatari.
Sulla sentenza, regolarmente notificata, si è formato il giudicato. Poiché l’Amministrazione non ha provveduto al pagamento, la parte ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza. Il Ministero si è costituito con memoria formale; l’Ufficio scolastico provinciale non si è costituito. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della procedibilità. Il ricorso è procedibile perché tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni fissato dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La norma opera come condizione dell’azione nel giudizio di ottemperanza.
Nel merito il ricorso è fondato. Non risulta eseguito il titolo indicato in epigrafe. Sussistono i presupposti di legge e, in particolare, è maturato il termine dilatorio. L’Amministrazione resistente, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il ricorso va quindi accolto. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, e assegna il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale presso il Ministero. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi 120 giorni adottando ogni atto necessario, anche mediante funzionari delegati e avvalendosi delle strutture regionali.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione è condannata al pagamento, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso. Il Collegio richiama la sentenza del Cons. Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025. Le spese sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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