Falsa rappresentazione dei fatti e annullamento d’ufficio oltre i dodici mesi (TAR Marche n. 1036 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La deroga al termine di dodici mesi per l’annullamento d’ufficio, prevista dall’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, opera quando il provvedimento favorevole sia stato conseguito sulla base di una falsa rappresentazione dei fatti, che ricorre anche a prescindere da qualsiasi accertamento penale. La falsa rappresentazione può realizzarsi non solo con dichiarazioni positivamente mendaci, ma anche mediante l’omessa indicazione di elementi essenziali per l’istruttoria o con una prospettazione che, pur fondata su dati materialmente esatti, induca l’amministrazione a una non veritiera percezione della realtà. La disponibilità astratta dell’informazione presso l’amministrazione non esclude la rilevanza dell’omissione, quando questa abbia avuto efficacia causale nell’indurre in errore l’ufficio. In presenza di una rappresentazione non veritiera non si configura un affidamento tutelabile e l’onere motivazionale è soddisfatto dal documentato richiamo alla prospettazione di parte.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di unità immobiliari di un condominio e il condominio stesso, impugnano il provvedimento con cui il Comune ha annullato parzialmente in autotutela l’Autorizzazione Edilizia n. 549/1993, che aveva assentito l’apertura di sei finestre di aerazione al piano di base dell’edificio.

L’immobile era stato realizzato tra il 1978 e il 1982 in forza di una concessione e successive varianti; l’ultima, la variante n. 58/1982, rappresentava il piano alla base come interrato e indicava un’altezza massima dell’edificio di m 12,00. Un sopralluogo della Polizia Locale dell’agosto 2024 aveva rilevato un ribassamento del terreno sul lato nord e un incremento di altezza fino a m 13,70. Su tali presupposti il Comune ha annullato il titolo del 1993 invocando l’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina prioritariamente il motivo relativo alla violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. È pacifico che il termine di dodici mesi del comma 1 fosse spirato alla data dell’avvio del procedimento; decisivo diventa quindi stabilire se ricorra la deroga del comma 2-bis.

Il Tribunale ricostruisce l’orientamento consolidato: la deroga presuppone che il richiedente abbia rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale, purché la falsità sia accertata inequivocabilmente dall’amministrazione con i propri mezzi. Rileva il contributo causale della condotta del privato al rilascio di un titolo che, correttamente istruito, non sarebbe stato rilasciato.

Nel caso concreto i ricorrenti non contestano efficacemente che la variante n. 58/1982 rappresentasse il piano come interrato, con pareti comprese entro la linea di terra, e indicasse l’altezza massima di m 12,00. Nella pratica del 1993 il progettista ha rappresentato la parete lato valle scoperta per m 1,67, qualificando però il piano come interrato, senza indicare gli estremi del titolo originario né segnalare la divergenza.

Non convince l’argomento secondo cui, essendo il dato numerico rappresentato con esattezza, non potrebbe parlarsi di falsa rappresentazione. Un piano con parete scoperta per m 1,67 non è interrato secondo alcuna ragionevole accezione tecnica: è al più seminterrato. L’uso di quella qualifica ha indotto l’ufficio a leggere l’intervento come legittimo. L’omessa indicazione degli estremi della concessione del 1982 e della divergenza tra stato dei luoghi e stato autorizzato ha avuto efficacia causale, non potendo essere liquidata come irrilevante solo perché il Comune custodiva il titolo nei propri archivi.

Accertata l’applicabilità del comma 2-bis, il potere doveva essere esercitato entro un termine ragionevole decorrente dalla scoperta dei fatti, individuata nel verbale della Polizia Locale dell’8 agosto 2024. Il procedimento, avviato pochi giorni dopo e concluso nel maggio 2025, rispetta tale parametro. In presenza di una rappresentazione non veritiera l’onere motivazionale è soddisfatto dal richiamo alla prospettazione di parte e non è configurabile un affidamento tutelabile. La posizione degli acquirenti successivi può rilevare solo nei rapporti civilistici con i danti causa.

Il Collegio respinge anche i motivi sul certificato di abitabilità del 1982, che presuppone la conformità al titolo e non legittima difformità, e sull’art. 9-bis della l.r. Marche n. 17/2015: l’eccedenza di altezza, pari a circa il 14%, integra una variazione essenziale, superiore al 10% dei parametri, con salvezza espressa dei poteri di autotutela. Il ricorso è infondato e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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