Nessun obbligo di graduatoria degli idonei nei concorsi docenti PNRR (TAR Lazio n. 11826 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria disciplinati dall’art. 59 del D.L. n. 73/2021, procedura rientrante tra gli interventi finanziati dal PNRR, la disciplina di legge e la lex specialis prevedono la formazione e la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori, nel limite dei posti messi a concorso, con possibilità di integrarla in caso di rinunce con i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo. Non sussiste alcun obbligo di pubblicare un autonomo elenco graduato comprensivo di tutti gli idonei non vincitori; la posizione dell’idoneo costituisce mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile in giudizio. Resta fermo il diritto di accesso degli interessati per verificare il punteggio conseguito e gli eventuali scorrimenti della graduatoria.
Il Fatto
Un gruppo di candidati partecipanti al concorso ordinario per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, bandito con D.D. n. 2575 del 6 dicembre 2023, impugnava le graduatorie definitive di merito pubblicate da diversi Uffici Scolastici Regionali. I ricorrenti lamentavano che gli uffici avessero pubblicato esclusivamente la graduatoria dei candidati vincitori, rientranti cioè nel limite dei posti banditi, senza compilare accanto ad essa un elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che avevano superato le prove concorsuali e dei relativi punteggi.
Gli atti erano impugnati unitamente alle disposizioni del bando e dei decreti ministeriali che, nell’interpretazione dei ricorrenti, avrebbero dovuto essere letti nel senso di consentire la formazione di un parallelo elenco degli idonei, utilizzabile per le assunzioni in caso di rinunce dei vincitori e per l’eventuale copertura dei posti aggiuntivi derivanti dal contenzioso europeo sui contratti a termine nella scuola. I ricorrenti agivano altresì per la condanna delle amministrazioni a pubblicare tale elenco.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, pur soprassedendo dalle eccezioni di inammissibilità del gravame, ha ritenuto il ricorso infondato, delibando congiuntamente i motivi in quanto connessi. La condotta degli Uffici Scolastici Regionali è stata giudicata conforme alla disciplina concorsuale dettata dall’art. 9 del D.D. n. 2575/2023, a sua volta aderente alla norma primaria di cui all’art. 59, comma 10, lett. d), del D.L. n. 73/2021, che prevedeva la formazione della graduatoria nel limite dei posti messi a concorso, con sola facoltà di integrazione in caso di rinunce.
La Corte ha richiamato il proprio precedente indirizzo, confermato dal Consiglio di Stato, Sez. VII, ord. n. 157/2025, secondo cui è legittimo escludere con norma di rango primario l’obbligo di pubblicare graduatorie comprensive degli idonei. Tale scelta legislativa è stata ritenuta ragionevole e coerente con la ratio della procedura concorsuale, rientrante tra quelle finanziate dal PNRR e caratterizzata da esigenze di celerità e speditezza, giustificate anche dalla cadenza annuale del concorso.
Con riferimento al diritto di accesso, il Collegio ha precisato che i partecipanti, pur non potendo pretendere la pubblicazione di una graduatoria degli idonei in contrasto con la previsione legislativa, possono esercitare il diritto di accesso per verificare il proprio punteggio e gli avvenuti scorrimenti della graduatoria in seguito a rinunce. L’Amministrazione resta comunque libera di mettere a disposizione degli interessati la graduatoria degli idonei, in alternativa alla risposta alle singole istanze.
Quanto alla prospettata lesione della possibilità di scorrimento, il Tribunale ha escluso che la mancata pubblicazione dell’elenco degli idonei impedisca l’integrazione della graduatoria dei vincitori. La posizione dell’idoneo è stata qualificata come di mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile in questa fase, in ragione dell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione sulla decisione di procedere o meno allo scorrimento. La facoltà di integrazione disciplinata dalla norma non risulta quindi impedita in fatto dalla mancata pubblicazione dell’elenco. Il Collegio ha infine escluso la sussistenza dei presupposti per la rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.
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Nota della Redazione
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