Ottemperanza al giudicato sul bonus docenti e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1116 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è accolto quando risultano integrati i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., ovvero il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni e, in caso di ulteriore inerzia, nomina commissario ad acta un dirigente della stessa Amministrazione intimata. La nomina di un dirigente interno non comporta alcun compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: la regola dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR Sicilia chiedendo l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale Ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della carta docenti in suo favore e all’assegnazione sulla medesima della somma di € 1.000,00 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023.

Il titolo esecutivo, pubblicato e notificato il 28.06.2024, risultava passato in giudicato secondo attestazione del 27 gennaio 2025. Alla notifica del titolo l’Amministrazione non aveva dato seguito, determinando l’instaurazione del giudizio di ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Sotto il profilo del giudicato, l’attestazione del 27 gennaio 2025 ha confermato la definitività del titolo. Sotto il profilo del termine dilatorio, era decorso inutilmente il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo al Ministero a mezzo PEC in data 28 giugno 2024.

Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il Tribunale ha accolto il ricorso e ha ordinato all’intimata di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario munito di adeguata competenza. L’ulteriore termine assegnato all’ausiliario è di sessanta giorni.

Il Tribunale ha escluso espressamente il compenso per il commissario, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero resistente: l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno, il Collegio ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, con richiamo a T.A.R. Calabria n. 479/2025, T.A.R. Sicilia n. 291/2025, T.A.R. Campania n. 5142/2024 e T.A.R. Sardegna n. 983/2023.

Il Collegio ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne (richiamando C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania ord. n. 2039/2019), e che il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT. Le spese di lite sono state liquidate secondo il canone della soccombenza, in misura contenuta in ragione della non particolare complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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