Carta docente ai precari della scuola in ottemperanza al giudicato (TAR Sicilia n. 1112 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, che abbia riconosciuto ai docenti precari il diritto al contributo per la formazione professionale (cd. Carta Docente), è fondato quando risultino la mancata impugnazione della sentenza e il decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo accoglie la domanda ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. e condanna l’Amministrazione all’esecuzione entro il termine fissato. Per il caso di ulteriore inerzia nomina commissario ad acta un dirigente della stessa Amministrazione, senza compenso, in applicazione analogica dell’art. 5 sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti con contratti a tempo determinato, hanno agito davanti al TAR per l’ottemperanza della sentenza n. 2467/24 del Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, notificata all’Amministrazione il 19.08.2024 e non impugnata nei termini. Il titolo aveva riconosciuto il diritto al contributo alla formazione professionale per gli anni scolastici indicati.
Con il ricorso i docenti hanno chiesto la condanna del Ministero al pagamento delle somme dovute, oltre interessi legali, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, attestata da certificazione di Cancelleria, e al decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Su questa base il ricorso è accolto e l’Amministrazione è condannata a provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione alla puntuale e completa ottemperanza del titolo azionato.
Per il caso di decorso infruttuoso del termine, il Tribunale nomina commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega, entro ulteriori sessanta giorni e su istanza di parte. Il compenso è escluso: trattandosi di dirigente dello stesso Ministero resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama in proposito l’art. 5 sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a precedenti conformi dei giudici amministrativi.
Il Tribunale precisa, inoltre, che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, e che il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Amministrazione, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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