Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1113 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario è ammissibile quando la sentenza sia passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini e sia decorso il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge n. 669 del 1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30 del 1997. In tal caso il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accoglie il ricorso e ordina all’amministrazione di dare puntuale esecuzione al titolo, nominando, per il caso di perdurante inerzia, un commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Sussistono i presupposti per la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., liquidata sotto forma di interessi legali sull’importo dovuto.
Il Fatto
La ricorrente, in qualità di genitore esercente la potestà sui figli minorenni, ha proposto ricorso dinanzi al TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza resa dal Tribunale ordinario di Palermo, Sez. I civ., in data 10.06.2025 e notificata il 02.07.2025, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini, come attestato da certificazione di Cancelleria.
Il titolo azionato condannava il Comune di Palermo al pagamento della somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente dalla domanda al 19 febbraio 2025. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio. La ricorrente ha chiesto l’ingiunzione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata dalla certificazione di Cancelleria, e al decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto legge n. 669 del 1996. Su tali basi ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento.
Il giudice ha quindi ordinato all’amministrazione intimata di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, alla puntuale e completa ottemperanza del titolo azionato. Per il caso di decorso infruttuoso del termine, ha previsto l’intervento del commissario ad acta, individuato nel Dirigente pro tempore del Dipartimento Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica, entro ulteriori sessanta giorni e su istanza di parte, con facoltà di delega.
Il Collegio ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, richiamando sul punto C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019: esso non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, con parcella da presentare a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002.
Quanto alla penalità di mora, il Tribunale ha ravvisato i presupposti dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e ha disposto il pagamento degli interessi legali sull’importo dovuto, dalla notificazione o comunicazione della decisione fino all’insediamento del commissario ad acta. Le spese di lite, liquidate in € 552,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.