Ottemperanza al giudicato sull’obbligo di corresponsione della Carta del docente (TAR Sicilia n. 399 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato che le impone una condanna pecuniaria, una volta decorso inutilmente il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. 669/1996. La penalità di mora prevista dall’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. si applica anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria, non risultando l’effetto manifestamente iniquo quando l’inadempimento si protrae senza giustificazione e le prestazioni imposte non presentano particolare complessità. La penalità è determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorre dalla notificazione della pronuncia di ottemperanza, senza superare il termine assegnato per l’adempimento spontaneo, restando altrimenti operativo l’intervento del commissario ad acta.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, agisce per l’ottemperanza della sentenza n. 1237 del 13.11.2024 del Tribunale di Termini Imerese, passata in giudicato. Con quella pronuncia l’Amministrazione era stata condannata al pagamento di 2.000 €, mediante emissione di buoni elettronici di corrispondente valore nominale, oltre interessi o rivalutazione e spese di lite, in conseguenza del diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023.

La sentenza è stata notificata in forma esecutiva e sono decorsi i 120 giorni previsti dall’art. 14 del D.L. 669/1996. Il ricorrente riferisce che nessuna somma è stata corrisposta, onde la domanda di ottemperanza e di nomina del commissario ad acta, con richiesta di penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i numerosi precedenti della stessa Sezione e rileva che la sentenza azionata contiene una condanna pecuniaria ed è divenuta irrevocabile. Risultano rispettate le formalità e i termini di notifica della pronuncia all’Amministrazione debitrice, nonché il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. 669/1996.

L’Amministrazione, costituendosi, non ha dedotto di aver già corrisposto la somma residua, né ha eccepito fatti modificativi o estintivi del credito. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto. La resistente va condannata a rilasciare la Carta del docente e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. 724/94, nel termine di 60 giorni.

Per il caso di ulteriore inerzia, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega, perché provveda entro un ulteriore termine di 60 giorni alla liquidazione e corresponsione delle somme, con oneri a carico del Ministero.

Quanto alla penalità di mora, il Collegio osserva che, per effetto della modifica introdotta dall’art. 1, co. 781, lett. a), della legge n. 208/2015, l’istituto dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. opera anche per le condanne di natura pecuniaria. Nel caso concreto non si configura un effetto manifestamente iniquo, poiché l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, gli obblighi imposti non presentano particolare complessità e il Ministero non ha rappresentato altre ragioni ostative.

La penalità è determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento spontaneo, comunque non oltre il termine di 60 giorni assegnato all’Amministrazione, dovendo altrimenti attivarsi il commissario ad acta. Nel mandato di quest’ultimo è compreso il pagamento dell’eventuale penale maturata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con riguardo ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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