Giudicato sulla Carta docente: ottemperanza, commissario ad acta e penalità di mora (TAR Sicilia n. 398 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza che condanna l’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro, mediante emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, è eseguibile una volta decorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del D.L. 669/1996, convertito in L. 30/1997. Rispettate le formalità di notifica del titolo in forma esecutiva e in assenza di fatti estintivi opposti dall’Amministrazione debitrice, il ricorso per ottemperanza va accolto. Il giudice amministrativo assegna all’Ente un termine per l’adempimento spontaneo e nomina, per il caso di ulteriore inerzia, il commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. è applicabile anche alle decisioni di condanna di natura pecuniaria e decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’integrale pagamento, senza superare il termine assegnato per l’esecuzione spontanea.
Il Fatto
La ricorrente ha agito in sede di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario, con la quale era stato ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito il pagamento di una somma di denaro, mediante emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi o rivalutazione e spese. Il titolo riconosceva il diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. 107/2015 per l’anno scolastico 2022/2023.
La sentenza era stata notificata in forma esecutiva e il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 669/1996 era decorso. La ricorrente ha riferito che alcuna somma era stata corrisposta, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento e la condanna all’esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando i numerosi precedenti della stessa Sezione in materia di esecuzione del giudicato sulla Carta del docente. La sentenza azionata contiene una condanna pecuniaria dell’Amministrazione ed è passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria.
Il Tribunale ha verificato il rispetto delle formalità e dei termini di legge in punto di notificazione della pronuncia all’Amministrazione scolastica debitrice, nonché il decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del D.L. 669/1996. Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione non ha dedotto di avere già corrisposto la somma residua, né ha eccepito fatti modificativi o estintivi del credito.
Pertanto il Ministero è stato condannato a rilasciare la Carta del docente e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza per l’anno scolastico 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione, entro il termine di sessanta giorni. Per il caso di persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega e oneri a carico del Ministero.
Il Collegio ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora. Premesso che, per effetto della modifica introdotta dall’art. 1, co. 781, lett. a), della L. 208/2015, la misura si applica anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria, il Tribunale ha escluso che l’applicazione determinasse un effetto manifestamente iniquo, essendosi l’inadempimento protratto senza giustificazione e non presentando i comportamenti imposti particolare complessità. La penalità, pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo e comunque non oltre il termine di sessanta giorni assegnato, dovendo poi attivarsi in via sostitutiva il commissario ad acta. Nel mandato di quest’ultimo è compreso il pagamento dell’eventuale penale maturata.
Le spese di lite, liquidate secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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