Cessazione della materia del contendere ex lege per l’assolvimento del payback dispositivi medici con versamento del 25% (TAR Lazio n. 11155 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, introduce una disciplina speciale e transitoria per gli anni 2015-2018, in forza della quale gli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici gravanti sulle aziende fornitrici si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale versamento di tale quota estingue l’obbligazione e preclude alle aziende ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. La norma configura poi un’ipotesi legale di cessazione della materia del contendere, che il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare con compensazione delle spese di lite, ove la regione o provincia autonoma accerti l’avvenuto versamento della quota ridotta.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato davanti al TAR Lazio una pluralità di atti, statali e regionali, con i quali le Amministrazioni hanno definito i tetti di spesa per i dispositivi medici per il quadriennio 2015-2018 e le modalità di compartecipazione delle aziende private alla sostenibilità del Servizio Sanitario, tramite il meccanismo del payback. La ricorrente ha dedotto sia vizi derivanti dalla illegittimità delle norme primarie che disciplinano la materia, sia vizi propri dei provvedimenti impugnati, tra cui il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa e il successivo decreto regionale del Friuli Venezia Giulia che definiva gli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano e le relative quote.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, nel corso del giudizio, è sopravvenuto l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025. Tale disposizione ha previsto che, per gli anni 2015-2018, gli obblighi di ripiano a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015.
La norma ha altresì stabilito che l’integrale versamento di tale importo estingue l’obbligazione gravante sulle aziende per gli anni predetti, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione. Ha, infine, previsto che, decorso il termine, le regioni e le province autonome accertano l’avvenuto versamento della quota ridotta, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali, con compensazione delle spese di lite.
Con memoria depositata il 18 marzo 2026, la società ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del gravame, avendo versato alla Regione intimata la quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. Con memoria del 26 marzo 2026, la Regione ha confermato l’intervenuto pagamento, chiedendo una declaratoria in conformità alla normativa sopra richiamata.
Il Tribunale ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ex lege, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, e ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti costituite, in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.