Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente con commissario ad acta (TAR Campania n. 2807 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che riconosce la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti ha valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, tenuta a far conseguire concretamente l’utilità già riconosciuta. Decorso inutilmente il termine dilatorio di art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza. In caso di perdurante inerzia nomina il commissario ad acta e condanna alla penalità di mora commisurata agli interessi legali.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a erogare in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, dell’importo nominale di 500 euro annui, per le tre annualità già maturate. La sentenza, notificata in forma esecutiva, non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.

Essendo decorso il termine dilatorio di art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 senza che l’Amministrazione provvedesse al pagamento, la ricorrente propone ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta la questione dell’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario in materia di Carta docente. Rileva che la pronuncia del giudice civile ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, la quale è tenuta a conformarsi al decisum.

Il contenuto dell’obbligo è precisato dalla stessa Corte: non si esaurisce in un adempimento formale, ma consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile. L’erogazione della Carta elettronica e l’accredito dell’importo nominale riconosciuto costituiscono il contributo economico destinato alla formazione professionale della ricorrente.

I presupposti dell’ottemperanza sono verificati puntualmente. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione; è decorso il termine dilatorio di art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996; l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha dato esecuzione al dettato giudiziale.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina al Ministero di dare ottemperanza entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia nomina fin d’ora commissario ad acta il direttore della competente Direzione generale, con facoltà di delega, che si insedierà su istanza della ricorrente assicurando l’esecuzione entro i successivi sessanta giorni. L’Amministrazione è inoltre condannata alla penalità di mora, fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza sino all’adempimento o all’insediamento del commissario. A sostegno, il Tribunale richiama i precedenti di TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 2524 del 17.12.2020 e TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 1794 del 01.04.2019. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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