Ottemperanza del giudicato civile sulla Carta docente e commissario ad acta (TAR Campania n. 2806 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto al docente il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, tenuta a far conseguire concretamente l’utilità già riconosciuta. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e in assenza di esecuzione, il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza entro un termine e nomina fin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. All’accoglimento consegue la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza e fino all’adempimento o all’insediamento del commissario.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1914/2025, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, dell’importo nominale di euro 500 annui, per le tre annualità già maturate.
La sentenza civile, notificata in forma esecutiva, non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza che l’Amministrazione abbia provveduto al pagamento, il ricorrente propone ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese con distrazione. Il Ministero si costituisce solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal valore della sentenza del giudice ordinario, che spiega efficacia conformativa nei confronti dell’Amministrazione. L’obbligo che ne deriva consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.
Il Tribunale verifica i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza azionata è passata in giudicato, è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione ed è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Rileva inoltre che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha dato esecuzione al dettato giudiziale. L’inerzia, pertanto, è accertata e giustifica l’accoglimento del ricorso.
Il Collegio ordina al Ministero di dare ottemperanza al giudicato, assegnando la Carta elettronica e accreditando su di essa l’importo nominale riconosciuto dal Tribunale, quale contributo economico destinato alla formazione professionale, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Tribunale nomina fin d’ora commissario ad acta il direttore della competente Direzione generale, con facoltà di delega, che si insedierà su istanza della ricorrente assicurando l’esecuzione nei successivi sessanta giorni. Condanna inoltre l’Amministrazione alla penalità di mora, fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza e dovuta fino all’adempimento o all’insediamento del commissario, richiamando sul punto T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, n. 2524 del 2020 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 1794 del 2019. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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