Il muro di contenimento al confine è fabbrica ed esige arretramento (TAR Liguria n. 862 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il muretto di contenimento di un terrapieno artificiale, creato ex novo dall’uomo, non costituisce un semplice muro di cinta ma un’opera con funzione di contenimento, equiparabile a un muro di fabbrica e, pertanto, soggetta al rispetto delle distanze legali tra costruzioni. In tale evenienza, la creazione di un dislivello rispetto al fondo del vicino può configurare una veduta diretta ai sensi dell’art. 905, comma 1, cod. civ., allorché dal piano sopraelevato sia possibile affacciarsi sul fondo altrui a distanza inferiore a mt. 1,50. La violazione delle distanze private impone all’Amministrazione, che abbia omesso di sanzionarla, l’adozione dei pertinenti provvedimenti repressivi, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), secondo periodo, c.p.a. Un campo da bocce amatoriale, realizzato in terreno naturale con semplici cordoli in pietra, non è invece qualificabile come nuova costruzione, rientrando nell’attività edilizia libera di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), d.P.R. n. 380/2001.
Il Fatto
Le società ricorrenti, proprietarie di immobili limitrofi a quelli del controinteressato, hanno agito ex artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio serbato dal Comune sulla propria diffida, avente ad oggetto la C.I.L.A. presentata per la sistemazione del giardino annesso all’abitazione del vicino. Il progetto prevedeva la realizzazione di due fasce di terreno: a monte un giardinetto con vasca idromassaggio, pergolato e locale deposito con servizio igienico; a valle un campo da bocce. Hanno altresì impugnato l’autorizzazione paesaggistica e, con motivi aggiunti, l’ingiunzione demolitoria limitatamente alle opere non sanzionate, nonché la declaratoria di improcedibilità dell’istanza di compatibilità paesaggistica.
A seguito di sopralluoghi, il Comune aveva infatti emanato un’ingiunzione di demolizione per le difformità accertate, ma le ricorrenti ne avevano contestato l’incompletezza. Nelle more del giudizio, parte delle opere è stata rimossa o è oggetto di procedimento di sanatoria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere e la parziale improcedibilità dell’impugnativa. Con specifico riferimento alla fossa Imhoff, il Collegio ha rilevato che, sebbene l’art. 889 cod. civ. sia applicabile anche a tale tipologia di vasca, la stessa risulta attualmente non allacciata e inutilizzabile, configurandosi come mero vano interrato non soggetto all’osservanza delle distanze, ferma restando la sanzionabilità di una sua futura riattivazione.
Nel merito, la Corte ha accolto le censure relative al muretto di contenimento del giardino a fascia a monte, realizzato in adiacenza al confine occidentale. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha precisato che il manufatto, avendo funzione di contenimento di un terrapieno artificiale, non è un semplice muro di cinta ma un muro di fabbrica, con la conseguente applicazione delle distanze legali tra costruzioni. Nella specie, la norma di conformità del PUC prescrive la distanza minima di mt. 1,50 dai confini, non rispettata.
Il Collegio ha inoltre accertato che la sopraelevazione del giardinetto ha determinato l’apertura di una veduta diretta verso il fondo vicino a distanza inferiore a mt. 1,50, in violazione dell’art. 905 cod. civ. La mancata sanzione di tali difformità da parte dell’ingiunzione demolitoria ha reso illegittimo il provvedimento, con conseguente annullamento parziale e condanna del Comune ad assumere i provvedimenti repressivi.
Quanto al campo da bocce, la Corte ne ha escluso la natura di nuova costruzione, qualificandolo come elemento di arredo dell’area pertinenziale, realizzato in terreno naturale con cordoli in pietra e privo di muri di contenimento. Ha infine ritenuto che né il giardinetto né il campo da bocce violino la disciplina paesaggistica dell’ambito AC-VU, non alterando gli equilibri sostanziali del territorio. Le spese sono state compensate, con rifusione dei contributi unificati a carico del Comune.
Nota della Redazione
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