Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Campania n. 736 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto con sentenza passata in giudicato, è suscettibile di esecuzione mediante il rimedio dell’ottemperanza ex art. 112 ss. cod. proc. amm., quando l’amministrazione non provi l’avvenuto riconoscimento del beneficio nel termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo. Il giudice amministrativo accerta la fondatezza della pretesa esecutiva e ordina all’amministrazione di attivare la carta per l’importo stabilito nel giudicato. L’inerzia dell’amministrazione legittima la nomina del commissario ad acta, il quale provvede anche in assenza di disponibilità di bilancio, poiché la mancanza di fondi o di cassa non costituisce causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha agito davanti al TAR Campania per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione scolastica alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva dichiarato il suo diritto all’assegnazione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, con condanna al relativo accredito di 1.500,00 euro.

La ricorrente ha dedotto la notifica del titolo, il decorso del termine di centoventi giorni, il passaggio in giudicato della sentenza e la mancata ottemperanza dell’amministrazione, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. L’amministrazione si è costituita con mero foglio di stile, senza articolare difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento dei presupposti processuali dell’ottemperanza. Dalla documentazione prodotta emerge che la sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria del giudice del lavoro, e che la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere è stata eseguita; è quindi decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

Su queste basi il Tribunale rileva che le statuizioni del dispositivo non hanno ricevuto esecuzione. L’amministrazione non ha fornito prova dell’avvenuto riconoscimento in favore della ricorrente del diritto all’assegnazione del beneficio disciplinato dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici indicati.

Accertato il rispetto delle formalità procedurali e la fondatezza della pretesa, il ricorso è accolto. Il Tribunale ordina all’amministrazione di provvedere all’attivazione della carta elettronica in favore della ricorrente per l’importo di 1.500,00 euro, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, stabilendo che questi si insedi su richiesta della parte e provveda entro novanta giorni dalla ricezione. Il commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento, nonché il reperimento materiale delle risorse.

Il Tribunale precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario porre in essere ogni iniziativa necessaria al pagamento. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è prevista alcuna liquidazione di compenso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in 1.000,00 euro per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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