Sospensione dell’inibitoria alla somministrazione in strutture esterne: rileva l’interesse alla prosecuzione dell’attività (TAR Lombardia n. 306 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., la valutazione del pregiudizio grave e irreparabile deve essere condotta alla luce del bilanciamento dei contrapposti interessi e dell’assetto complessivo del rapporto tra privato e pubblica amministrazione. Quando le parti abbiano manifestato la disponibilità ad avviare interlocuzioni collaborative per addivenire a una soluzione condivisa, e il provvedimento impugnato limiti l’operatività dell’impresa, l’interesse alla prosecuzione dell’attività commerciale nelle more del giudizio assume rilievo preminente e giustifica la sospensione parziale degli effetti dell’atto, limitatamente alla parte che inibisce l’attività di somministrazione.
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria dell’uso di un compendio immobiliare di proprietà di una fondazione, aveva realizzato una pergotenda e una pedana lignea, priva di fondazioni, destinate al sostegno di ombrelloni, nell’ambito della gestione di un’attività di ristorazione affidata alla propria controllata. A seguito di controlli d’ufficio, il Comune aveva comunicato la presunta saturazione della superficie commerciale massima assentibile, ordinando la rimozione delle strutture esterne e inibendo l’attività di somministrazione in esse svolta. Era stato altresì rigettato il successivo provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela presentata dalla società.
Le ricorrenti impugnavano i provvedimenti, deducendo l’erroneità del calcolo della superficie massima insediabile e la natura di opere di edilizia libera delle strutture, chiedendo in via incidentale la sospensione degli effetti degli atti gravati.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ricostruito il quadro fattuale, rilevando che le strutture esterne erano state realizzate nell’ambito di una convenzione volta al rilancio dell’area e che l’inibitoria comunale limitava l’operatività della società ricorrente sia sotto il profilo della rimozione delle opere sia sotto quello del divieto di svolgere l’attività di somministrazione.
Nel valutare la sussistenza del periculum in mora, il Collegio ha dato atto della disponibilità delle parti ad avviare interlocuzioni per valutare la possibilità di mantenere le strutture nei limiti massimi di superficie previsti dalla convenzione. Tale circostanza ha assunto rilievo dirimente nel bilanciamento dei contrapposti interessi, orientando la decisione verso la tutela della prosecuzione dell’attività commerciale nelle more della definizione del giudizio.
La Corte ha quindi accolto parzialmente l’istanza cautelare, disponendo la sospensione della comunicazione impugnata esclusivamente nella parte in cui inibiva l’attività di somministrazione nelle strutture esterne, nonché del provvedimento di rigetto dell’autotutela nella parte in cui confermava il contenuto dispositivo di tale comunicazione.
L’ordinanza ha infine fissato l’udienza camerale per la verifica dell’esito delle interlocuzioni e l’ulteriore trattazione della domanda cautelare, rimettendo la definizione della questione di merito alla valutazione del Collegio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.