Esecuzione del giudicato sulla carta elettronica del docente e astreinte (TAR Campania n. 1118 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 deve essere decorso infruttuosamente prima di agire in esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, assegna un termine e nomina, sin da ora, il commissario ad acta. È inoltre applicabile l’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sul dovuto, con tetto massimo pari al 10% dell’importo del giudicato, in funzione compulsiva e di garanzia.
Il Fatto
La ricorrente agisce in ottemperanza, con ricorso notificato e depositato il 19 novembre 2025, per conseguire l’attuazione di una sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, in data 15 maggio 2025. Con quel provvedimento era stato accertato il diritto dell’istante, in relazione ai contratti a tempo determinato, di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per un’annualità, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare la prestazione nelle forme di legge e al pagamento delle spese.
Espone la ricorrente che l’amministrazione non ha proposto impugnazione e che la sentenza è passata in giudicato, come da certificazione in atti. Il titolo è stato notificato all’amministrazione il 16 maggio 2025 per l’esecuzione ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm., con conseguente decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero si è costituito con atto di stile. Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla norma che fonda l’azione: l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente di agire in ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Il ricorso è fondato e, sul piano processuale, risultano rispettati tanto il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3 del medesimo codice.
Il Tribunale verifica poi il presupposto sostanziale dell’inerzia: è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. La sentenza risulta passata in giudicato e non è stata allegata prova dell’adempimento.
Ne consegue la dichiarazione dell’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale, con facoltà di delega a un funzionario, il quale, decorso inutilmente il termine, porrà in essere gli atti necessari all’esecuzione entro ulteriori 60 giorni. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio e all’espletamento delle fasi di spesa, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.
Va accolta anche la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’astreinte è calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Quanto ai criteri, il dies a quo decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione della sentenza; il dies ad quem coincide con il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, restando concorrente il potere dell’amministrazione e del commissario (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021); il limite massimo è fissato nella somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto, per evitare che la misura divenga fonte di sproporzionata locupletazione (Adunanza Plenaria n. 7/2019).
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in misura ridotta del 50% trattandosi di ricorso seriale, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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