Daspo e fumogeno lanciato dopo i razzi: partecipa alla condotta (TAR Calabria n. 829 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di Daspo, la condotta di chi accende un fumogeno dopo il lancio dei razzi sul terreno di gioco integra il contributo alla partecipazione attiva a episodi di violenza o turbativa dell’ordine pubblico, rilevante ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) e b), legge n. 401/1989. La coltre di fumo generata rende difficoltosa l’individuazione dei lanciatori e configura una forma di copertura ex post dei responsabili. Il divieto di accesso agli impianti sportivi è misura di prevenzione applicabile anche in presenza di pericolo e non di lesione accertata, connotata da elevata discrezionalità. La comunicazione di avvio del procedimento non è richiesta, per le esigenze di celerità legate alla natura preventiva del provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato, con richiesta di sospensiva, il D.A.S.P.O. con cui il Questore gli ha vietato di accedere, su tutto il territorio nazionale, ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico per otto anni. Il provvedimento trae origine dai fatti accaduti durante un incontro di calcio tenutosi il 9 maggio 2025: in un contesto di contestazioni dei tifosi verso i vertici societari, alcuni ultras hanno acceso fumogeni e lanciato tre razzi con stelo in legno, terminati all’interno del terreno di gioco mentre la partita era in corso.

Il direttore di gara ha sospeso l’incontro per circa cinque minuti. Dalle immagini di videosorveglianza il ricorrente è stato individuato mentre accendeva un fumogeno, lasciandolo cadere accanto ad altri già accesi. Con il ricorso ha dedotto il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti, l’illogicità della motivazione e la disparità di trattamento rispetto ad altri tifosi, per non aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto; la domanda cautelare è stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 6, comma 1, lett. a) e b), legge n. 401/1989, che consente al Questore di disporre il divieto di accesso nei confronti di chi abbia preso parte attiva a episodi di violenza o abbia tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione a episodi di violenza, minaccia o intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica. La giurisprudenza amministrativa, richiamata dal Collegio, qualifica il Daspo come misura di prevenzione, applicabile anche in presenza di condotte non sfociate in reato o denuncia.

Richiamando Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6005 del 2012, il Tribunale ribadisce che il divieto può essere imposto non solo in caso di lesione accertata, ma anche di semplice pericolo per l’ordine pubblico. Il potere del Questore è connotato da elevata discrezionalità, in ragione delle finalità di pubblica sicurezza perseguite.

Applicando tali principi, il Collegio rileva che i tifosi non erano entrati nello stadio e che i razzi, lanciati dall’esterno, si erano conficcati nel terreno di gioco poco distanti dai giocatori. In questo quadro, l’accensione del fumogeno da parte del ricorrente — pur successiva al lancio dei razzi — è stata ritenuta idonea a fornire un contributo eziologico ai fatti: il fumo generato ha la funzione di rendere difficoltosa l’individuazione dei lanciatori e va letta come forma di copertura ex post dei responsabili. Ne deriva la ragionevolezza e la congruità della motivazione sulla pericolosità della condotta.

Quanto alla disparità di trattamento, il Collegio osserva che il D.A.S.P.O. non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, poiché la stessa natura preventiva del provvedimento impone esigenze di celerità, dirette a scongiurare ulteriori turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese per la complessità degli accertamenti fattuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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