Ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica del docente (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 630 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto al docente a tempo determinato il diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione e ne ordina l’esecuzione integrale entro il termine assegnato. Per il caso di inutile decorso del termine, nomina commissario ad acta il dirigente ministeriale preposto alla formazione del personale scolastico, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso. Non si giustifica la condanna a somme ulteriori a titolo di astreinte ove la procedura di ottemperanza sia stringente e celere.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha ottenuto dal Tribunale di Gorizia, Sezione Lavoro, con sentenza n. 205/2023, il riconoscimento del diritto al beneficio economico annuo di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditarne l’importo, oltre interessi legali.
Formatosi il giudicato, e decorso il termine senza che l’Amministrazione abbia dato esecuzione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo l’esecuzione del giudicato, la condanna alle spese e il pagamento di quanto ritenuto di giustizia per ogni giorno di ulteriore inadempimento. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso. Il giudicato si è formato sulla sentenza azionata e, dopo la rituale notifica della copia attestata conforme all’originale, è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, prima della proposizione del ricorso.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. L’Amministrazione non ha ottemperato alle statuizioni del giudicato, sicché si è reso necessario accogliere la domanda con adozione delle conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il Collegio ha richiamato i propri numerosi precedenti conformi in materia di Carta elettronica del docente.
E’ stato pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore Generale preposto alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi 60 giorni all’esecuzione dell’incarico. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di causa, liquidate in dispositivo, e al rimborso del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Il Collegio non ha ritenuto di condannare l’Amministrazione al pagamento di ulteriori somme a titolo di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., attesa la stringente e celere procedura di ottemperanza disposta. Le spese e il rimborso del contributo unificato sono stati distratti a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e dell’art. 39 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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