Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1152 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che abbia riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente, il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 costituisce condizione di procedibilità della domanda e, una volta inutilmente decorso dalla notifica del titolo esecutivo, legittima l’accoglimento del ricorso. Il giudice amministrativo, accertata la persistente inottemperanza, ordina all’Amministrazione di dare piena esecuzione alla pronuncia nel termine fissato e, per il caso di ulteriore inadempimento, nomina commissario ad acta con facoltà di delega. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, può ricorrere, in caso di incapienza di fondi, al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. La natura seriale e standardizzata del contenzioso giustifica la riduzione dei compensi liquidati a carico dell’Amministrazione soccombente.

Il Fatto

La ricorrente ha agito dinanzi al TAR Sardegna ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, aveva dichiarato il suo diritto al beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della complessiva somma di euro 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione.

La decisione, notificata al Ministero in data 26 settembre 2024, è passata in giudicato come da attestazione di Cancelleria del 19 agosto 2025. L’Amministrazione non ha dato alcun seguito, salvo il pagamento delle spese legali. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza e la rifusione delle spese, con distrazione a favore dei difensori antistatari. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in fatto la notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione, il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro e la rituale notifica del ricorso introduttivo. Su queste premesse ha ritenuto inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito.

La domanda di ottemperanza è stata pertanto accolta. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla notificazione se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto statuito dal giudice del lavoro, sempre che nelle more non abbia già ottemperato.

Per il caso di persistente inottemperanza il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche a livello territoriale. Al commissario, quale organo ausiliario del giudice, è stato assegnato il termine di novanta giorni dalla richiesta della parte interessata.

Il Collegio ha precisato che il commissario potrà eseguire la sentenza anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi, ai capitoli di bilancio destinati ai pagamenti in questione e all’istituto del pagamento in conto sospeso, disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si è dato luogo alla liquidazione di alcun compenso.

Quanto alle spese, il Tribunale le ha poste a carico dell’Amministrazione soccombente, riducendole tuttavia a complessivi euro 400,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato. La riduzione è stata motivata con la natura seriale del contenzioso e con la circostanza che alla camera di consiglio il difensore della ricorrente ha discusso sedici cause di contenuto identico o sovrapponibile, con attività difensiva caratterizzata da elevato grado di ripetitività e sostanziale standardizzazione. Le spese sono state distratte in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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