Sospensione del procedimento amministrativo sine die illegittima per pendenza di procedimento penale (TAR Sicilia n. 858 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo, espressione del potere di autotutela decisoria di natura cautelare, esige la prefissione di un termine finale, perché la quiescenza sine die della posizione giuridica del privato è illegittima. Analogamente, le cause di sospensione o interruzione del termine di conclusione del procedimento, fissato dall’art. 2 della legge n. 241/1990, sono tipiche e di stretta interpretazione e non tollerano quiescenze indeterminate. La pendenza di un procedimento penale a carico di amministratori o funzionari non integra causa di sospensione del procedimento amministrativo, né il conflitto di interessi degli stessi può paralizzare l’iter procedimentale già avviato. È inammissibile l’integrazione postuma della motivazione mediante scritti difensivi.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un’area nel territorio del Comune resistente, su cui ha sviluppato interventi a destinazione turistico-ricettiva. Per superare le criticità urbanistiche, idrogeologiche e idriche della zona e definire i contenziosi pendenti, ha proposto un percorso amministrativo condiviso, sfociato nella deliberazione di Giunta Municipale n. 126 del 28 settembre 2023, che ha avviato l’accordo procedimentale ex art. 11 della legge n. 241/1990, assegnando al competente Settore un termine per la conclusione.
Il procedimento non è stato definito. La società ha ottenuto dal TAR una sentenza, n. 859 del 10 marzo 2025, che ha ordinato al Comune di concluderlo; quindi, di fronte all’ulteriore inerzia, ha proposto ricorso per ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm., accolto con sentenza n. 3003 del 27 ottobre 2025. Nelle more, il Comune ha adottato la deliberazione di Giunta n. 134 del 29 settembre 2025 e la determinazione dirigenziale che hanno sospeso il procedimento in ragione della pendenza di un procedimento penale a carico di un tecnico comunale e del Sindaco, con durata coincidente alla definizione del giudizio penale. Da qui l’impugnativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto escluso che il favorevole esito del giudizio di ottemperanza abbia consumato l’interesse al ricorso: gli atti impugnati non avevano formato oggetto di espressa statuizione nella sentenza n. 3003/2025, sicché permane l’interesse all’eliminazione degli stessi dal mondo giuridico.
Nel merito, il TAR ha rilevato l’irritualità del richiamo all’art. 21-quater della legge n. 241/1990, che disciplina la sospensione dell’efficacia del provvedimento amministrativo e non del procedimento. Applicando i principi della disposizione, il giudice ha ricordato che gli artt. 7 e 21-quater riconoscono alla P.A. un potere generale di sospensione cautelare dei propri atti, funzionale al buon andamento, ma che è sempre necessaria la prefissione di un termine a salvaguardia della certezza della posizione giuridica del privato, restando illegittima la sospensione sine die. Poiché la durata è stata ancorata a una tempistica incerta e indeterminata, quale la definizione del procedimento penale, la sospensione è illegittima.
Il Collegio ha poi riferito la questione ai termini procedimentali. A fronte dell’obbligo generale di provvedere, le cause di interruzione o sospensione del termine sono tipiche e di stretta interpretazione e non lasciano spazio a quiescenze motivate da esigenze estranee al paradigma normativo. Il codice di procedura penale non contempla la pendenza di un procedimento penale quale causa di sospensione del procedimento amministrativo.
Priva di pregio è stata infine giudicata la tesi difensiva della doverosità dell’astensione dei soggetti coinvolti nel giudizio penale, per conflitto di interessi. Il Collegio l’ha qualificata come inammissibile integrazione postuma della motivazione; nel merito, il conflitto avrebbe semmai giustificato l’astensione dalla trattazione, non la paralisi indefinita dell’iter amministrativo.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con assorbimento delle ulteriori censure e annullamento degli atti impugnati; il Comune è stato condannato alle spese di lite.
Nota della Redazione
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