Testata paziente aggiuntiva è requisito minimo e l’omessa offerta esclude (TAR Trentino-Alto Adige n. 111 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di affidamento di forniture pubbliche, la clausola del capitolato tecnico che prescrive la dotazione di una testata paziente aggiuntiva integra un requisito minimo posto a pena di esclusione: essa non ammette interpretazioni alternative, non essendo ravvisabile alcuna incertezza del dato letterale. Anche la quantità dei prodotti offerti costituisce requisito minimo, poiché diversamente opinando sarebbe ammissibile un’offerta di apparecchi in numero inferiore a quello richiesto. Il principio del favor partecipationis opera soltanto in presenza di clausole ambigue o dubbie e non consente di superare l’inequivoco tenore della lex specialis. L’eventuale richiesta di chiarimenti della commissione non può integrare l’offerta, risolvendosi in una modifica postuma in contrasto con la par condicio e con l’autoresponsabilità del concorrente.
Il Fatto
Una società partecipava alla gara indetta da una azienda sanitaria per la fornitura di dodici apparecchi per anestesia e trentaquattro monitor con tre centrali di monitoraggio, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e requisiti minimi elencati nel capitolato tecnico. L’aggiudicazione veniva disposta in favore di un raggruppamento temporaneo.
La società seconda classificata impugnava l’aggiudicazione, deducendo l’omessa indicazione della testata paziente aggiuntiva e ulteriori difformità tecniche dell’offerta. Il raggruppamento aggiudicatario proponeva ricorso incidentale, chiedendo l’esclusione della ricorrente principale per difetto del parametro CO2 su parte dei monitor offerti. Il Tribunale disponeva consulenza tecnica d’ufficio, poi integrata da chiarimenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che, alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 5 settembre 2019, causa C-333/18, il ricorso principale va esaminato per primo. L’eventuale irregolarità dell’offerta del ricorrente non preclude all’amministrazione di indire una nuova gara, sicché sussiste l’interesse strumentale all’esame del gravame incidentale. Nel caso concreto, il distacco di circa otto punti dalle prime due classificate rende concretamente possibile la rinnovazione della procedura.
Passando al primo motivo del ricorso principale, il Tribunale ricostruisce la lex specialis: l’art. 2 del capitolato speciale richiama espressamente il capitolato tecnico, che annovera tra i requisiti minimi dodici apparecchi per anestesia e una testata paziente aggiuntiva. Le offerte dell’aggiudicataria non menzionano mai l’ulteriore testata quale dispositivo autonomo di scorta. L’attività ermeneutica è governata dagli artt. 1362 e 1363 c.c. e il criterio letterale assume valore prioritario, non essendo configurabile alcuna ambiguità.
Il richiamo al favor partecipationis è inconferente, perché tale principio presuppone clausole dubbie. Il Collegio nega rilievo alla richiesta di chiarimenti della commissione, che avrebbe determinato una inammissibile integrazione dell’offerta, non qualificabile come correzione di errore materiale. Quanto alla natura della prescrizione, si esclude che la testata integri un mero requisito di esecuzione: i requisiti esecutivi devono essere indicati con precisione nel corpo della lex specialis.
I motivi dal secondo al sesto sono rigettati sul rilievo delle conclusioni del consulente, condivise dal Collegio in assenza di vizi logici: adattatori, cavi di connessione, sensori di campionamento e regolazione in altezza risultano inclusi o conformi; la rotazione su tre assi costituisce requisito preferenziale, non escludente. È invece fondato il primo motivo del ricorso incidentale, poiché solo ventisei dei trentotto monitor offerti dalla ricorrente principale acquisiscono autonomamente la CO2. Gli atti impugnati sono quindi annullati nella parte in cui non dispongono l’esclusione di entrambe le concorrenti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.