Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1494 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario è fondato quando l’amministrazione non dimostri la materiale corresponsione di quanto dovuto. In materia di spese processuali distratte in favore del difensore con procura, si instaura un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti e il difensore distrattario è l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato, assegna un termine e nomina, per il caso di inerzia, il commissario ad acta.

Il Fatto

Con sentenza del 6 novembre 2024, n. 785/2024, il Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, accertava il diritto della ricorrente a ottenere la carta docente, per l’importo di euro 500,00 annui e per gli anni scolastici indicati in sentenza, oltre a rivalutazione e interessi, e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione, con le spese di giudizio attribuite al procuratore antistatario.

Il titolo esecutivo era notificato all’amministrazione e la sentenza passava in giudicato. Non essendo stata data esecuzione, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’adozione delle misure attuative del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta. Il Ministero si costituiva con comparsa di forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che non risulta dimostrata in giudizio la materiale corresponsione di quanto dovuto. L’amministrazione non ha provato l’avvenuto adempimento, con la conseguenza che il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale dichiara irrilevante l’eventuale mancata corresponsione al difensore antistatario, richiamando il consolidato orientamento secondo cui, in virtù del provvedimento di distrazione, si instaura un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza, come affermato da T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 1° agosto 2022, n. 5192, T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 22 novembre 2021, n. 2491 e T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 30 aprile 2020, n. 79.

La corresponsione non trova ostacolo normativo: il titolo esecutivo è stato notificato all’organo competente alla liquidazione ed è ormai decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge e modificato. Non essendo conclusa l’attività di esecuzione, il ricorso va accolto e va dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo alla ricorrente la carta docente con le modalità indicate in sentenza e con gli accessori ivi previsti.

Il Collegio assegna al Ministero il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione per provvedere. Nomina altresì il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, o un suo sostituto, affinché, ove il termine decorra infruttuosamente, provveda in qualità di commissario ad acta nel successivo termine di 60 giorni, valendosi se del caso del pagamento in “conto sospeso” previsto dall’art. 14, secondo comma, del d.l. n. 669/1996. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono attribuite ai procuratori antistatari, liquidate in euro 800,00 oltre IVA e CAP.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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