Carta docente: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e interessi (TAR Toscana n. 1493 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il diritto alla carta docente è fondato quando l’amministrazione abbia corrisposto la sola sorte capitale e non anche gli accessori del credito. Il pagamento integrale della sorte capitale non esaurisce l’obbligo di conformazione al giudicato, che impone la corresponsione di interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo di cui all’art. 22, trentaseiesimo comma, della legge n. 724/1994. È irrilevante, ai fini dell’ottemperanza, l’eventuale mancata corresponsione al difensore antistatario delle spese di lite, poiché il difensore distrattario è l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato nella giurisdizione amministrativa. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato.

Il Fatto

Una docente otteneva dal Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, con sentenza del 6 novembre 2024, l’accertamento del diritto alla carta docente per l’importo di euro 500,00 annui per gli anni scolastici indicati in sentenza, oltre a rivalutazione e interessi nei limiti dell’art. 22, trentaseiesimo comma, della legge n. 724/1994. Il giudice del lavoro condannava il Ministero dell’istruzione e del merito a mettere a disposizione la carta, liquidando le spese con attribuzione al procuratore antistatario.

La sentenza, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato, non veniva integralmente eseguita. La ricorrente attestava il pagamento delle sole somme a titolo di sorte capitale, non anche degli interessi e della rivalutazione. Proponeva dunque ricorso per ottemperanza, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Non risultava dimostrata in giudizio la materiale corresponsione di quanto dovuto alla ricorrente, essendo rimasta provata la sola attribuzione della sorte capitale. L’amministrazione non ha assolto all’obbligo di conformazione al giudicato, che comprende gli accessori del credito riconosciuti nel titolo.

Il TAR ha considerato irrilevante l’eventuale mancata corresponsione al difensore antistatario delle spese di lite. Richiamando un consolidato orientamento, ha osservato che il provvedimento di distrazione instaura un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti, con la conseguenza che il difensore distrattario è l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza in sede amministrativa (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 1° agosto 2022, n. 5192; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 22 novembre 2021, n. 2491; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 30 aprile 2020, n. 79).

Nessun ostacolo normativo si frappone alla corresponsione delle somme. Il titolo esecutivo era stato notificato all’organo competente alla liquidazione ed era ampiamente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni e integrato dalle disposizioni richiamate in motivazione.

Non essendo conclusa l’attività di esecuzione, il TAR ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo alla ricorrente gli accessori del credito con le modalità indicate in sentenza. Ha assegnato all’amministrazione il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere. Ha inoltre nominato Commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, o un suo sostituto, per gli adempimenti occorrenti nel successivo termine di sessanta giorni, se del caso valendosi del pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, secondo comma, del d.l. n. 669/1996. Le spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono attribuite ai procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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