Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1495 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è accolto quando l’amministrazione non dimostri la materiale corresponsione di quanto dovuto in forza del giudicato. In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali, il difensore antistatario è l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza. La mancata corresponsione al difensore antistatario delle spese di lite è circostanza irrilevante ai fini dell’accertamento dell’inadempimento. Non essendo conclusa l’attività di esecuzione, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato, con assegnazione di un termine e nomina del commissario ad acta per il caso di inerzia.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, era stato accertato e dichiarato il diritto del ricorrente, docente, ad ottenere la carta docente per l’importo annuo e per gli anni scolastici indicati in sentenza, oltre a rivalutazione e interessi. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta, con le modalità di legge, e alle spese di giudizio, attribuite al procuratore antistatario.

La sentenza, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato, non era stata eseguita. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’adozione delle misure attuative del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita con comparsa di forma, senza dimostrare l’avvenuta corresponsione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica della materiale esecuzione del giudicato. Non risulta provata in giudizio la corresponsione di quanto dovuto al ricorrente. L’amministrazione non ha offerto alcuna dimostrazione dell’adempimento, con conseguente fondatezza della domanda di ottemperanza.

Il TAR affronta poi il profilo della legittimazione attiva. Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (TAR Campania, Napoli, sez. VI, n. 5192 del 2022; TAR Campania, Salerno, sez. I, n. 2491 del 2021; TAR Emilia-Romagna, Parma, n. 79 del 2020), il Collegio osserva che, in virtù del provvedimento di distrazione delle spese in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, si instaura un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti, che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale tra il cliente vittorioso e il suo procuratore. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato.

Su questa base il giudice ritiene irrilevante l’eventuale mancata corresponsione al difensore antistatario delle spese di lite: tale circostanza non incide sull’accertamento dell’inadempimento dell’amministrazione rispetto all’obbligo principale.

Il Collegio verifica inoltre l’assenza di ostacoli normativi. Il titolo esecutivo è stato notificato all’organo competente alla liquidazione ed è ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, 1° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (convertito in l. 28 febbraio 1997 n. 30). Non essendo conclusa l’attività di esecuzione, il ricorso va accolto e va dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo la carta docente con gli accessori.

Al Ministero è assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione per provvedere. Ove il termine decorra infruttuosamente, il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, è nominato commissario ad acta per gli adempimenti occorrenti nel successivo termine di 60 giorni, potendo valersi del pagamento in “conto sospeso” previsto dall’art. 14, 2° comma del d.l. n. 669/1996. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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