Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente con commissario ad acta e mora (TAR Toscana n. 1173 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. è accolto quando l’Amministrazione non abbia dato integrale esecuzione al giudicato, essendo irrilevante l’avvenuto pagamento delle sole spese di giudizio ove resti inadempiuto il resto del comando contenuto nella sentenza. Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, costituisce il limite temporale oltre il quale l’inerzia dell’Amministrazione legittima l’ottemperanza, senza che residui alcun ostacolo normativo alla corresponsione. Il giudice amministrativo assegna all’Amministrazione un termine per l’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, nomina il Commissario ad acta, condannando l’Amministrazione alla penalità di mora nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.

Il Fatto

Con sentenza n. 710/2024 del 02.10.2024, il Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, accertava il diritto della ricorrente a ottenere la Carta docente per gli anni scolastici indicati in sentenza, oltre a rivalutazione e interessi ex art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la Carta, con spese attribuite al procuratore antistatario. Il titolo esecutivo era notificato all’Amministrazione e passava in giudicato.

L’Amministrazione eseguiva solo la parte relativa alle spese di giudizio, senza provvedere alla Carta docente. La ricorrente proponeva allora ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, la nomina del Commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica dell’inadempimento. La difesa erariale non ha dimostrato la materiale corresponsione di quanto dovuto alla ricorrente: l’attività svolta si è limitata al pagamento delle spese di giudizio, lasciando ineseguito il comando principale. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto.

Il TAR esclude l’esistenza di ostacoli normativi alla corresponsione. Il titolo esecutivo è stato notificato all’organo competente alla liquidazione ed è ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. n. 269/2003, conv. in legge n. 326/2003. Decorso quel termine, l’Amministrazione non può ulteriormente dilazionare l’adempimento.

Non essendo conclusa l’attività di esecuzione, il Collegio dichiara l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo alla ricorrente la Carta docente con le modalità indicate in sentenza e con gli accessori ivi previsti. Assegna all’Amministrazione il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere.

In funzione di garanzia dell’effettività della tutela, il TAR nomina Commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, o un suo sostituto, affinché — decorso inutilmente il termine di 30 giorni — provveda agli adempimenti occorrenti nel successivo termine di 60 giorni, potendo valersi del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996.

Quanto alla penalità di mora, il Collegio ritiene che il ritardo maturato giustifichi la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione di una somma pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al pagamento effettivo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, cod. proc. amm., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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