L’ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario per la Carta del docente è rimessa al commissario ad acta (TAR Lazio n. 11274 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. è ammissibile anche quando il giudicato da eseguire provenga dal giudice ordinario, purché il titolo sia stato ritualmente notificato all’Amministrazione e sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, assegna un termine per provvedere e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La condanna al pagamento delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. richiede la verifica di una perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati e può essere richiesta solo successivamente.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Tivoli – Sezione Lavoro e Previdenza la sentenza n. 1661/2024, pubblicata il 13.11.2024, con cui era stato accertato il suo diritto a fruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per l’importo complessivo di € 2.000,00.
La sentenza, non impugnata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, era passata in giudicato. Nonostante la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha pertanto proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lazio, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente verificato la rituale instaurazione del giudizio di ottemperanza. Il Collegio ha accertato che il titolo esecutivo era stato regolarmente azionato e notificato all’Amministrazione e che era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni. Ha inoltre rilevato che l’inottemperanza risultava per tabulas, essendo l’Amministrazione rimasta inerte nonostante la costituzione in giudizio con memoria di stile.
Nel merito, il Collegio ha accolto la domanda, ritenendo che l’Amministrazione fosse tenuta a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Tivoli, provvedendo all’attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati, per l’importo complessivo di € 2.000,00.
Il TAR ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di eseguire il giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore infruttuoso decorso, ha nominato fin da ora quale commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta della ricorrente.
Il Collegio ha infine escluso, allo stato, la sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, rinviando tale valutazione a un’eventuale fase successiva in caso di perdurante inottemperanza. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in € 800,00, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il TAR ha altresì disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.
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Nota della Redazione
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