Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1172 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. è fondato quando l’amministrazione non dimostri in giudizio la materiale corresponsione di quanto dovuto al creditore, non essendo sufficiente la sola attività provvedimentale di liquidazione. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, l’esecuzione non può essere ulteriormente ritardata. Il giudice amministrativo assegna all’amministrazione un termine per l’adempimento e nomina, per il caso di inerzia, un commissario ad acta cui compete provvedere nel termine successivo. Il ritardo giustifica la condanna alla penalità di mora nella misura degli interessi legali, con la decorrenza indicata dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

Il Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, con sentenza n. 798/2024 dell’11.11.2024, aveva accertato il diritto del ricorrente a ottenere la carta docente per l’importo di euro 500,00 annui, oltre rivalutazione e interessi, e aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a metterla a disposizione nel rispetto dei vincoli di legge, con condanna alle spese in favore del procuratore antistatario. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva, era passata in giudicato ed era stata eseguita dall’amministrazione soltanto quanto alle spese di giudizio, restando invece inadempiuta la parte relativa alla carta docente.

Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Toscana, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso. Al di là dell’attività provvedimentale necessaria per la corresponsione delle spese giudiziali, non risulta dimostrata in giudizio la materiale corresponsione di quanto dovuto al ricorrente a titolo di carta docente.

Il giudice ha escluso qualsiasi ostacolo normativo alla corresponsione, poiché il titolo esecutivo era stato notificato all’organo competente alla liquidazione ed era ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni fissato dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, terzo comma, del d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003.

Poiché l’attività di esecuzione non era ancora conclusa, il ricorso è stato accolto ed è stato dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo la carta docente con le modalità indicate nella sentenza e con gli accessori ivi previsti. All’amministrazione è stato assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.

Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, o un suo sostituto, con il compito di provvedere agli adempimenti occorrenti nel successivo termine di 60 giorni, potendo valersi anche del pagamento in “conto sospeso” previsto dall’art. 14, secondo comma, del d.l. n. 669/1996.

Il ritardo maturato ha giustificato la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al pagamento, come stabilito dall’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, cod. proc. amm. Le spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre IVA e CAP, sono state poste a carico del Ministero e attribuite al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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