Ottemperanza al giudicato e Carta docente: termine e commissario ad acta (TAR Campania n. 1482 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore di una sentenza del giudice ordinario che condanna l’Amministrazione al pagamento di somme è tenuto a rispettare il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Decorso inutilmente tale termine, il ricorso per ottemperanza è ammissibile e il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine, nominando per il caso di ulteriore inadempienza il Commissario ad acta. La mancata esecuzione deve essere provata dall’Amministrazione, gravando su di essa l’onere della prova dell’adempimento. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico integrano le altre ragioni ostative che, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm., giustificano il diniego della penalità di mora.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice ordinario aveva accolto il ricorso e condannato il Ministero all’attribuzione di 500,00 euro tramite Carta Elettronica per ciascun anno scolastico, oltre accessori. Il titolo era stato notificato all’Amministrazione e risultava passato in giudicato.

Preso atto del perdurante inadempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottenere la declaratoria dell’obbligo di conformazione, la condanna al pagamento delle somme, l’assegnazione di un termine e la nomina di un Commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile. La causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la ricevibilità e l’ammissibilità del ricorso. Quanto alla prima, ha rilevato che il deposito è avvenuto entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm.

Quanto alla seconda, è risultato ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. Prima di tale termine il creditore non può procedere a esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

Nel merito, la documentazione ha evidenziato che le statuizioni non avevano ricevuto piena esecuzione, avendo l’Amministrazione pagato le sole spese di lite. Il Ministero non ha dimostrato l’avvenuto pagamento, in coerenza con l’onere della prova dell’adempimento gravante sul debitore, come affermato dalle Sezioni Unite n. 13533 del 2001.

Accolto il ricorso, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di attivare in favore della ricorrente la Carta elettronica del docente entro novanta giorni. Per il caso di ulteriore inadempienza ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta, con facoltà di delega, precisando che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio ha richiamato la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 15/2014, che ha chiarito come l’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. aggiunga al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative. Alla luce di tale indirizzo, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna al pagamento dell’astreinte. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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