Permesso di soggiorno stagionale: diniego legittimo oltre i nove mesi (TAR Puglia n. 818 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può avere una durata complessiva superiore a nove mesi in un periodo di dodici mesi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 5, comma 3-bis, lett. a) e dell’art. 24, commi 7 e 8, d.lgs. n. 286/1998. Al termine di tale periodo, il lavoratore straniero è obbligato a rientrare nello Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale. Il provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso per lavoro stagionale, adottato dopo il superamento del predetto limite, integra un atto vincolato; pertanto, non richiede il preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990 e non è affetto da carenza motivazionale.
Il Fatto
Un cittadino senegalese, entrato in Italia il 21 ottobre 2023 con visto di ingresso stagionale di tipo D valido 270 giorni, aveva presentato istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale. Con provvedimento del 26 settembre 2024, la Questura di Lecce rigettava l’istanza, avvisando l’interessato dell’eventuale espulsione. Il diniego si fondava sul superamento del periodo massimo di nove mesi di permanenza consentita dal nulla osta stagionale. Il ricorrente impugnava l’atto, deducendo violazione degli obblighi procedimentali e carenza motivazionale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, confermando integralmente la motivazione dell’ordinanza cautelare. Il Collegio ha richiamato l’art. 5, comma 3-bis, lett. a) e l’art. 24, commi 7 e 8, d.lgs. n. 286/1998, rilevando che la durata complessiva del permesso per lavoro stagionale non può superare i nove mesi in un periodo di dodici mesi. Tale limite opera a prescindere dal numero di contratti stipulati, con obbligo di rientro nello Stato di provenienza alla scadenza.
Nel caso concreto, il ricorrente aveva già soggiornato in Italia per un periodo superiore a quello massimo consentito al momento dell’adozione del provvedimento impugnato. La circostanza che il procedimento si fosse concluso oltre la scadenza del visto è stata ritenuta irrilevante, in quanto nessun altro titolo di soggiorno poteva essere rilasciato.
Quanto alla conversione del permesso da stagionale a ordinario, il TAR ha osservato come l’istanza risultasse presentata solo il 18 luglio 2025, e comunque in assenza di una quota del decreto Flussi 2024 richiesta dal datore di lavoro alla Prefettura. Tale elemento rendeva la conversione impossibile.
Infine, il Collegio ha qualificato il provvedimento come vincolato, escludendo l’applicabilità dell’istituto del preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990 e la sussistenza di vizi motivazionali. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese e conferma del diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza.
Nota della Redazione
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