Sospensione del nulla-osta al lavoro: accolta la cautelare per scarsa chiarezza istruttoria (TAR Puglia n. 281 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare, l’accoglimento dell’istanza di sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo di annullamento del nulla-osta al lavoro è giustificato quando emergono margini di scarsa chiarezza nell’attività istruttoria svolta dall’Amministrazione, tale da non consentire di escludere, con adeguata certezza, la fondatezza delle censure dedotte. La circostanza che la documentazione posta a fondamento della decisione amministrativa riguardi un soggetto terzo diverso dall’istante o dal datore di lavoro costituisce indice di un difetto di istruttoria che legittima l’intervento cautelare del giudice amministrativo, anche al fine di sollecitare un riesame amministrativo degli atti adottati.

Il Fatto

La controversia trae origine dal provvedimento con cui l’U.T.G. Prefettura di Foggia ha disposto l’annullamento del nulla-osta al lavoro rilasciato a favore di un cittadino extracomunitario. Il ricorrente, lavoratore straniero, ha impugnato l’atto chiedendone la sospensione dell’efficacia, deducendo l’illegittimità del provvedimento per vizi istruttori e motivazionali. L’Amministrazione si è costituita in giudizio, resistendo all’istanza cautelare. Nella fase cautelare, il collegio ha disposto un’ordinanza istruttoria ai sensi degli artt. 46 e 65, comma 3, cod. proc. amm., al fine di acquisire chiarimenti e documenti utili alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha preliminarmente verificato la propria giurisdizione e competenza, ritenendole sussistenti. Nel merito della domanda cautelare, il collegio ha preso atto dei chiarimenti resi dall’Amministrazione a seguito dell’ordinanza istruttoria, ma ha rilevato come i documenti depositati non risultassero coerenti alla fattispecie concreta in esame. L’Amministrazione aveva sostenuto che lo straniero non fosse destinatario degli effetti del contratto di locazione prodotto, mentre il ricorrente ha evidenziato, attraverso un esame critico degli atti depositati, che la presunta non autenticità del documento concerneva una persona terza, non identificabile né nel ricorrente né nel suo datore di lavoro.

Il collegio ha ritenuto che tale circostanza lasciasse permanere margini di scarsa chiarezza nell’azione amministrativa, non potendosi escludere un difetto di istruttoria nella valutazione condotta dalla Prefettura. In ragione di ciò, ha accolto l’istanza cautelare, disponendo la sospensione degli atti impugnati. Contestualmente, ha invitato l’Amministrazione a precisare meglio la fattispecie concreta, specificando se le ricerche effettuate riguardassero il locatore effettivo dell’immobile, e ha concesso alla Prefettura la possibilità di riesaminare in sede istruttoria gli atti e i provvedimenti adottati.

La camera di consiglio per la prosecuzione del giudizio è stata fissata al 30 settembre 2026, mentre le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della controversia. Il collegio ha infine disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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