Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro davanti al TAR (TAR Lombardia n. 83 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo costituito da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato ha valore ed efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., e legittima l’accoglimento del ricorso quando la pretesa sia sorretta da idonea documentazione e non sia adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma funzione di consentirne il soddisfacimento, sicché l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione, dovendosi verificarne l’esatta misura, quanto a importo e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, l’amministrazione va dichiarata inottemperante e le si assegna un termine per il pagamento, con nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Un’istituzione scolastica aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza di condanna dell’amministrazione al pagamento della somma dovuta a titolo di carta docente per alcuni anni scolastici. La sentenza, passata in giudicato e notificata, non era stata eseguita.

La creditrice ha allora proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo di ordinare all’amministrazione il pagamento della somma, di condannarla ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., di nominare un commissario ad acta e di liquidare le spese con distrazione in favore del difensore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è adeguatamente contrastata dall’ente debitore e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..

Il TAR precisa poi che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento: l’esatta dimensione del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione, dovendosi verificare la misura del capitale residuo e degli interessi, quanto a importo e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge.

Il Collegio accerta il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, che le amministrazioni statali hanno dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme prima dell’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è pertanto accolto: è dichiarata l’inottemperanza e assegnato all’ente un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, e degli ulteriori accessori e interessi, negli stessi limiti. Non sono invece dovute le somme richieste ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il dirigente indicato, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza alcun compenso, rientrando l’attività nei suoi compiti istituzionali. L’amministrazione è infine condannata alle spese, liquidate tenendo conto della natura minima e stereotipata dell’attività, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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