Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Lombardia n. 1185 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo presuppone un titolo esecutivo costituito da una sentenza passata in giudicato e ritualmente notificata. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’amministrazione è tenuta all’esecuzione. L’inerzia serbata oltre tale termine, in assenza di contestazione nel merito del credito, integra l’inottemperanza e giustifica l’accoglimento del ricorso. Il giudice assegna all’amministrazione un ulteriore termine per l’adempimento e, per il caso di perdurante inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con spese a carico dell’amministrazione soccombente.
Il Fatto
Il Tribunale di Busto Arsizio, sez. Lavoro, con sentenza n. 166 pubblicata l’11 maggio 2023, ha accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme corrispondenti.
La sentenza, munita di formula esecutiva e notificata all’amministrazione debitrice, è passata in giudicato. Poiché il Ministero non ha dato esecuzione al titolo, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, resistendo senza contestare l’an né il quantum del credito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla qualificazione del titolo azionato. La sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato ed è stata ritualmente notificata; rispetto a essa è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni dei ricorrenti dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Su questo punto il Ministero, pur costituitosi, non ha formulato alcuna deduzione né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura esecutiva.
Il credito, pertanto, non risulta contestato né nell’an né nel quantum. L’inerzia dell’amministrazione oltre il termine di legge integra l’inottemperanza al giudicato.
Il ricorso è quindi accolto. Il Tribunale assegna al Ministero il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti. Per il caso di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento.
Il commissario darà corso al pagamento entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura dei ricorrenti, e poi trasmetterà alla Sezione una relazione sugli adempimenti. Il compenso è posto a carico dell’amministrazione inadempiente e sarà liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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