Inottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica docente (TAR Lombardia n. 1184 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, formatosi anche su sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione quando il titolo sia passato in giudicato e ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. L’inerzia dell’amministrazione, non contestata nel an e nel quantum e non accompagnata da alcuna indicazione sull’andamento della procedura, legittima l’accoglimento del ricorso. All’amministrazione inadempiente va assegnato un termine per l’integrale pagamento e, per il caso di ulteriore inottemperanza, va nominato sin d’ora il commissario ad acta, con spese a carico dell’amministrazione soccombente.

Il Fatto

Una docente ha agito davanti al TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro. Con quel provvedimento il giudice ordinario aveva accertato il diritto della ricorrente a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme.

La sentenza, munita di formula esecutiva e notificata all’amministrazione debitrice, era passata in giudicato senza che il Ministero vi desse esecuzione. Di qui il ricorso per l’ottemperanza, resistito dall’amministrazione con atto di mera forma e senza difese nel merito delle somme dovute.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha verificato in primo luogo la sussistenza del proprio potere decisorio, richiamando l’art. 114 cod. proc. amm., e ha constatato che il titolo era passato in giudicato e notificato ritualmente. Ha quindi rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Quanto all’effettiva inerzia, la documentazione in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente hanno palesato che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti neppure parziali. Il Ministero, costituitosi, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura, sicché il credito non risulta contestato né nel an né nel quantum.

Su queste basi il ricorso è stato ritenuto fondato e accolto, con declaratoria di inottemperanza a carico dell’amministrazione intimata. Al Ministero resistente è stato assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.

Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi (D.A.G.L.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi una relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso del commissario, da porsi a carico della stessa amministrazione, sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, sono state poste a carico del Ministero resistente secondo il criterio della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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