Ottemperanza per la RPD del docente: inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni e commissario ad acta ex art. 14 d.l. n. 669/1996 (TAR Sardegna n. 1028 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza promosso ai sensi dell’art. 112 c.p.a., l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, costituisce condizione sufficiente per l’accoglimento della domanda. Il giudice amministrativo, nel condannare l’Amministrazione all’esecuzione del giudicato, può nominare sin da subito un commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnando allo stesso un termine per l’adozione degli atti sostitutivi. In caso di incapienza dei capitoli di bilancio destinati ai pagamenti, il commissario può avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, senza che sia dovuto alcun compenso quando le funzioni sono affidate a un dipendente dell’Amministrazione debitrice.
Il Fatto
Una docente agiva dinanzi al Tribunale ordinario per il riconoscimento della Retribuzione Professionale Docente, ottenendo una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma, oltre interessi e spese. La sentenza, notificata all’Amministrazione, non veniva impugnata e passava in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice ordinario. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza, con vittoria di spese e distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accertato la regolarità della notifica della sentenza del giudice del lavoro all’Amministrazione e il suo passaggio in giudicato, documentato dall’attestazione della cancelleria. Ha quindi verificato che il ricorso per ottemperanza era stato notificato dopo l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, condizione che abilita il creditore a richiedere l’intervento del giudice dell’ottemperanza.
La domanda è stata ritenuta fondata: il Ministero è stato condannato a dare completa esecuzione alla pronuncia entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, con il riconoscimento del beneficio economico come statuito dal giudice del lavoro. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin da ora il commissario ad acta nell’identificato Direttore Generale della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio anche a livello territoriale.
Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, avrebbe dovuto porre in essere tutti gli atti necessari entro 90 giorni dalla richiesta della parte interessata. In caso di incapienza dei fondi nei capitoli di bilancio specificamente destinati, il commissario avrebbe potuto ricorrere al pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 e dei relativi decreti attuativi. Non è stata disposta la liquidazione di alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, contenute in misura equa avuto riguardo alla natura seriale del contenzioso in materia, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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