Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e onere probatorio dell’amministrazione (TAR Sicilia n. 2007 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente assolve l’onere probatorio provando l’esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, nonché l’inutile decorso del termine di legge senza che l’amministrazione vi abbia dato esecuzione. Incombe invece sull’amministrazione, che intenda sottrarsi, provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato. Ove l’amministrazione non si costituisca, tale onere resta assolto dal ricorrente e il ricorso è fondato. Il termine per l’ottemperanza è assegnato in novanta giorni e, in caso di inutile decorso, va nominato Commissario ad acta. Il commissario, se dirigente dello stesso ministero, non ha diritto ad alcun compenso, per il principio applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Patti – Sezione Lavoro, con sentenza n. 1713/2025, il riconoscimento del diritto al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, con condanna del ministero all’accredito della somma di € 1.000,00.
La decisione è passata in giudicato ed è stata ritualmente notificata. Poiché l’amministrazione non vi ha dato spontanea esecuzione, il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo l’ottemperanza, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore. Il ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, sussistendo tutti i presupposti di legge dell’ottemperanza. La pretesa è fondata su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato ed è decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Non risulta, per converso, che il ministero abbia adempiuto a quanto disposto in sentenza.
Il passaggio centrale riguarda la ripartizione dell’onere della prova. Il Tribunale applica il principio dell’art. 2697 c.c.: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli. Avendo il ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza, secondo la previsione dell’art. 112, comma secondo, lett. c), c.p.a., incombeva sull’amministrazione provare l’inefficacia di tale fatto o l’estinzione del diritto.
Non essendosi il ministero costituito, tale prova non è stata offerta. Il ricorso è dunque accolto e il Tribunale ordina all’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della sentenza.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo ufficio, che provvederà al pagamento entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Il commissario non avrà diritto ad alcun compenso, trattandosi di dirigente dello stesso ministero resistente, attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Tribunale richiama, in proposito, l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, ritenuto applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a una serie di precedenti conformi dei TAR.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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