Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità per rinuncia implicita del ricorso (TAR Sardegna n. 47 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto difetto di interesse, dichiarato dalle parti, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice amministrativo, in ossequio al principio dispositivo, prende atto della dichiarazione delle parti e provvede in conformità, senza entrare nel merito delle questioni prospettate. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, conseguente all’esito del contenzioso, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, soprattutto quando domandata dalle stesse parti.
Il Fatto
Il Comune di Dorgali proponeva ricorso dinanzi al TAR Sardegna per l’annullamento di una serie di atti adottati dal Comune di Baunei e dalla società partecipata Marina di Baunei e S. Maria Navarrese s.r.l., concernenti l’istituzione di un sistema di prenotazione degli accessi e di monitoraggio dei flussi sulla costa del territorio comunale, includendovi la spiaggia di Cala Luna. Il ricorrente impugnava, in particolare, la deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 2025 e la deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 2025, con cui era stato introdotto un contributo ambientale obbligatorio a carico dei fruitori della spiaggia.
Si costituiva in giudizio il Comune di Baunei, resistendo al ricorso. La società Marina di Baunei e S. Maria Navarrese s.r.l. non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rilevava che, con distinti atti depositati in prossimità dell’udienza di discussione, entrambe le parti avevano dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, domandando la compensazione delle spese di lite.
Il TAR ha ritenuto che, vertendosi in tema di dichiarazione unanime delle parti circa il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, al Collegio non restasse che prendere atto della circostanza e, in ossequio al principio dispositivo, provvedere in conformità. La dichiarazione delle parti ha, quindi, determinato la declaratoria di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., norma che disciplina il caso in cui, nel corso del giudizio, sopravvenga il difetto di interesse di una delle parti.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha ritenuto che l’esito del contenzioso ne giustificasse l’integrale compensazione, come peraltro domandato dalle stesse parti. La sentenza è stata quindi pubblicata con dispositivo di declaratoria di improcedibilità e compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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