Annullata l’ordinanza sindacale di cessazione dell’attività per incompetenza, difetto di istruttoria e violazione delle garanzie partecipative (TAR Lazio n. 823 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza sindacale contingibile e urgente ex artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 è strumento extra ordinem, utilizzabile solo per fronteggiare un pericolo imminente non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari; non è il rimedio per applicare sanzioni tipizzate, poiché il rapporto con il provvedimento sanzionatorio è di alternatività e non di fungibilità. Il provvedimento di cessazione dell’attività per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 17-ter, comma 3, TULPS ha valenza gestionale ed è riservato al dirigente comunale, non al Sindaco. È illegittimo per difetto di istruttoria il provvedimento che attesti la mancata produzione di documenti in realtà presentati, e per violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 il provvedimento adottato senza comunicazione di avvio del procedimento, in assenza di ragioni di urgenza.
Il Fatto
Un’associazione, conduttrice di un locale commerciale, presentava al Comune una SCIA per lo svolgimento di attività ricreative e amatoriali con somministrazione di alimenti e bevande. Dopo una richiesta di integrazione documentale, alla quale l’associazione asseriva di aver adempiuto con la trasmissione di titolo di possesso, certificazione di conformità degli impianti e relazione tecnica, il Comune notificava un primo provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività.
In seguito a un sopralluogo, l’Ufficio Tecnico comunale richiedeva ulteriore documentazione. L’associazione trasmetteva la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico e una CILA per la realizzazione di una nuova scala di collegamento, oltre a precisazioni sulla non necessità della SCIA antincendio. Nonostante ciò, in pari data il Comune adottava l’ordinanza n. 6 del 28 marzo 2025, con cui disponeva la cessazione dell’attività. Contro tale provvedimento l’associazione proponeva ricorso, deducendo incompetenza del Sindaco, difetto di istruttoria, carenza di motivazione e violazione delle garanzie partecipative.
La Motivazione della Corte
Il TAR accoglie il ricorso. In primo luogo, il Collegio ritiene fondata la censura di incompetenza. Il provvedimento impugnato non è riconducibile al paradigma dell’ordinanza contingibile e urgente di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, che presuppone un pericolo irreparabile e imminente, non fronteggiabile con i mezzi ordinari, e ha effetti provvisori e temporanei. Il provvedimento, invece, irroga la sanzione definitiva della chiusura dell’attività ed è stato adottato in forza del potere previsto dall’art. 4 del d.P.R. n. 235/2001; in ragione della sua valenza gestionale, la competenza era riservata al dirigente comunale, non al Sindaco quale organo politico di vertice.
Il Collegio rileva inoltre un evidente difetto di istruttoria. L’ordinanza impugnata attestava che “nulla perveniva agli atti d’ufficio”, ma dagli atti di causa risulta che l’associazione aveva prodotto la documentazione richiesta con la nota del 7 gennaio 2025. Il provvedimento non tiene conto dell’attività posta in essere per conformarsi alle prescrizioni del sopralluogo del 27 febbraio 2025: richiesta di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico, CILA per la nuova scala e comunicazione per la realizzazione di un divisorio in cartongesso.
Sussiste altresì la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, non essendo stata comunicata l’avvio del procedimento; ciò avrebbe consentito all’associazione di contribuire alla ricostruzione dei presupposti del provvedimento, in una vicenda fattualmente complessa. Il Collegio osserva che l’art. 17-ter, comma 3, TULPS distingue la cessazione dell’attività condotta senza autorizzazione dalla sospensione per violazione delle prescrizioni, per il tempo necessario ad uniformarsi e comunque non superiore a tre mesi; nel caso di specie, l’attività non era priva di autorizzazione, essendo stata presentata la SCIA, e le contestazioni riguardavano integrazioni documentali. La sanzione corretta sarebbe stata la sospensione, non la cessazione, tanto più che l’associazione aveva dimostrato di aver avviato le procedure amministrative richieste.
Il ricorso è accolto e l’ordinanza comunale è annullata, con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione riterrà di adottare nel rispetto delle garanzie partecipative e previa completa istruttoria. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.