Convenzione urbanistica scaduta: resta l’obbligo di eseguire le opere (TAR Piemonte n. 97 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scadenza del termine decennale di efficacia del piano esecutivo convenzionato e della convenzione urbanistica non determina il venir meno delle obbligazioni che in tale accordo trovano la loro fonte. Il termine di cui all’art. 16, comma 5, legge n. 1150/1942, applicabile ai piani di lottizzazione per il rinvio dell’art. 28 legge n. 1150/1942, opera sul piano della disciplina urbanistica e non incide sulla validità ed efficacia dei vincoli convenzionali. Ne deriva il principio di ultrattività degli obblighi convenzionali, esigibili dal Comune anche oltre il decennio fino all’approvazione di un nuovo atto di pianificazione. Il privato che, senza sopravvenienze giustificative, scelga di non esercitare i diritti edificatori non può invocare la decadenza della convenzione per sottrarsi agli impegni assunti, né chiedere la restituzione delle aree cedute o lo svincolo delle garanzie.
Il Fatto
Il Comune approvava un piano esecutivo convenzionato industriale su proposta di più proprietari e stipulava con essi, in data 21.04.2004, la relativa convenzione edilizia, di durata decennale, poi prorogata per effetto dell’art. 30, comma 3 bis, D.L. n. 69/2013. I proponenti si impegnavano a realizzare immobili produttivi e le opere di urbanizzazione, con cessione gratuita di alcune aree a scomputo degli oneri e prestazione di polizze fideiussorie a garanzia.
Nel 2023 due proponenti chiedevano al Comune di dichiarare la decadenza e l’inefficacia del PEC e della convenzione, oltre alla retrocessione dei terreni ceduti e allo svincolo delle fideiussioni, con ripetizione dei premi assicurativi versati dopo la scadenza. Il Comune rigettava l’istanza, invitando gli obbligati a eseguire le opere. I ricorrenti impugnavano il diniego davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina congiuntamente i primi due motivi, incentrati sull’asserita inefficacia ex lege del PEC per decorso del termine e sulle conseguenti domande restitutorie fondate sugli artt. 2033 e 2041 cod. civ. Il ragionamento dei ricorrenti muove dalla premessa che la scadenza del termine decennale privi di efficacia la convenzione e faccia venir meno la causa degli spostamenti patrimoniali.
La tesi è respinta. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa, che distingue tra prescrizioni urbanistiche e obbligazioni convenzionali. Il termine decennale riguarda le prime e non incide sulla validità ed efficacia dei vincoli assunti dai soggetti attuatori. Vengono citati, tra gli altri, Cons. Stato, Sez. IV, n. 10486/2024, n. 9014/2024, n. 6944/2023 e n. 7435/2023, nonché il precedente Cons. Stato, Sez. IV, n. 11734/2022, che enuncia espressamente il principio di ultrattività delle convenzioni urbanistiche.
Il Tribunale valorizza in particolare la fattispecie decisa da Cons. Stato n. 6944/2023, del tutto simile a quella in esame: anche lì si controverteva dell’inefficacia di una convenzione rimasta inattuata, della retrocessione delle aree cedute e dello svincolo della fideiussione. In quella sede si è affermato che la scelta del privato di non sfruttare i diritti edificatori non fa venir meno l’obbligo di eseguire gli impegni verso l’ente locale, che continuano a trovare la loro fonte nella convenzione. Non esiste alcuna norma che preveda la risoluzione automatica dell’accordo alla scadenza del decennio né un ritrasferimento automatico degli immobili ceduti, che richiede il consenso del Comune in sede di rinegoziazione.
Da qui il rigetto delle domande restitutorie: le fideiussioni restano giustificate, così come i trasferimenti delle aree già cedute per le opere di urbanizzazione. Il Collegio aggiunge che l’autonoma decisione dei privati di sottrarsi agli obblighi, in assenza di sopravvenienze, contrasta con l’accordo di diritto pubblico e viola il dovere di buona fede di cui all’art. 1375 cod. civ.; il privato può semmai chiedere la rinegoziazione dell’accordo, ma il recesso ingiustificato non lo esonera da responsabilità.
Anche la terza censura, relativa al difetto di motivazione del diniego, è respinta, perché fondata sull’erroneo presupposto della decadenza ex lege. Gli oneri di urbanizzazione restano dovuti a prescindere dal permesso di costruire rilasciato a uno dei proponenti. Il ricorso è respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite.
Nota della Redazione
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