Ottemperanza al giudicato sulla Carta del docente per i precari (TAR Lombardia n. 1146 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente che ha ottenuto un titolo giudiziale accertante il proprio diritto al beneficio economico della Carta del docente può chiedere al giudice amministrativo di condannare l’Amministrazione a dare completa esecuzione al giudicato. L’inadempimento non contestato dall’Amministrazione resistente integra inottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, legittima l’esperimento del rimedio. Il giudice fissa un termine per l’esecuzione e, in caso di perdurante inerzia, nomina un Commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata il 13 luglio 2023 che ha dichiarato il suo diritto al beneficio economico della Carta del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, con condanna dell’Amministrazione ad accreditare l’importo di Euro 2.500,00.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo, effettuata il 01.08.2023, l’Amministrazione è rimasta inadempiente. Il titolo è divenuto definitivo per mancata impugnazione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato il ricorso alla luce dell’art. 114 cod. proc. amm. e ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza. Il titolo giudiziale era divenuto definitivo per mancata impugnazione, e il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica era decorso senza che l’Amministrazione completasse le procedure esecutive prescritte dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Il Tribunale ha rilevato che la pretesa della ricorrente risultava adeguatamente documentata e che l’Amministrazione non aveva contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo. Questa circostanza ha rafforzato l’accertamento dell’inottemperanza e ha condotto all’accoglimento del ricorso.
Il Collegio ha quindi condannato l’Amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione. Ha stabilito che, decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un Commissario ad acta, nominato nel Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici o in un dirigente o funzionario delegato.
Il Commissario, si legge in motivazione, adotterà tutti gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui o prestiti, avvalendosi della struttura organizzativa regionale. Il Tribunale ha precisato che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo ad alcun compenso commissariale.
Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli articoli 26 e 39 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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