Annullamento d’ufficio in esecuzione di sentenza poi riformata: carenza di interesse (TAR Campania n. 1259 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento amministrativo adottato in stretta esecuzione di una sentenza, privo di autonoma discrezionalità e di motivazione propria, è atto meramente consequenziale della decisione giurisdizionale. La riforma della sentenza in appello produce l’effetto espansivo esterno di cui all’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo in quanto principio di carattere generale. Ne consegue che l’atto esecutivo è automaticamente caducato e il ricorso proposto avverso di esso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo il ricorrente ritrarre alcuna utilità dall’accoglimento.

Il Fatto

La società ricorrente aveva ottenuto l’affidamento diretto del servizio di advisory per la procedura assicurativa delle aziende sanitarie regionali, con determinazione del direttore generale della società regionale per la sanità. Un’operatrice economica aveva impugnato l’affidamento davanti al TAR, che con sentenza n. 3671 del 2025 aveva accolto il ricorso per violazione del principio di rotazione di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 36/2023, annullando gli atti di gara.

In esecuzione di quella pronuncia, la stazione appaltante aveva adottato la determinazione n. 148 del 13.5.2025, con cui ha annullato d’ufficio tutti gli atti della procedura, senza comunicazione di avvio del procedimento. La società affidataria ha impugnato quest’ultimo provvedimento davanti al TAR, deducendo l’illegittimità derivata dalla sentenza presupposta e un vizio proprio. Nelle more, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando inammissibile il ricorso dell’operatrice economica originaria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto l’eccezione di improcedibilità formulata dalla parte resistente, rilevando che il provvedimento impugnato costituisce atto strettamente consequenziale alla sentenza n. 3671 del 2025, configurandosi quale semplice presa d’atto della pronuncia, senza alcun esercizio di discrezionalità amministrativa. La società ricorrente stessa aveva qualificato la determinazione come atto meramente esecutivo, privo di motivazione autonoma.

Sopravvenuta la sentenza del Consiglio di Stato, che ha riformato la decisione di primo grado, l’affidamento ha ripreso efficacia. Il provvedimento impugnato è risultato così automaticamente caducato, in quanto strettamente esecutivo del disposto di una sentenza ormai riformata. Il Collegio richiama l’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., secondo cui la riforma estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata.

Tale norma è ritenuta applicabile al processo amministrativo, quale espressione di un principio di carattere generale non contrastante con quelli propri della giurisdizione amministrativa. Il Collegio richiama in proposito Cons. Stato, Sez. IV, n. 9039 del 2025, oltre a Cons. Stato, Sez. V, n. 2682 del 2013 e Cons. Stato, Sez. III, n. 6574 del 2011.

Da ciò discende che, con la pubblicazione della sentenza di riforma, viene meno immediatamente l’efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione della stessa, rimasti privi di giustificazione. Il ricorso è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché nessuna utilità effettiva la ricorrente ritrarrebbe dall’accoglimento. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità delle questioni decise.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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