Cumulo incentivi biometano: deroga limitata alle sole sezioni funzionali al ciclo rifiuti (TAR Lazio n. 1646 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La deroga al divieto di cumulo degli incentivi prevista dall’art. 1, comma 8, del D.M. 2 marzo 2018, in favore degli impianti di produzione di biometano alimentati da FORSU raccolta in maniera differenziata, opera esclusivamente per le sezioni funzionali alla gestione del ciclo dei rifiuti in accordo alla gerarchia comunitaria. Non ricadono nella deroga le sezioni deputate alla digestione anaerobica finalizzata alla produzione di biogas e alla separazione e raffinazione del metano. La qualificazione giuridica delle sezioni dell’impianto spetta al GSE ed è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per evidente illogicità o irragionevolezza. Il divieto di cumulo si riferisce anche ai singoli componenti dell’impianto, non solo all’impianto nel suo complesso, e grava sull’aspirante beneficiario la prova positiva del rispetto del divieto.

Il Fatto

La ricorrente è una società in house che gestisce il servizio di gestione rifiuti per conto di un Consiglio di Bacino. Nel 2023 il MASE ammise al contributo PNRR il progetto di ammodernamento dell’impianto di compostaggio esistente e di realizzazione di una nuova sezione di trattamento dei rifiuti urbani.

Il GSE riconobbe in data 31 ottobre 2022 la qualifica a progetto per la tipologia di incentivazione del biometano avanzato immesso in rete e destinato ai trasporti, ai sensi dell’art. 6 del D.M. 2 marzo 2018. A seguito dell’istanza di qualifica in esercizio, il GSE ha dapprima comunicato i motivi ostativi e poi adottato il provvedimento di diniego del 17 gennaio 2025, rilevando il contrasto con il principio di non cumulabilità degli incentivi di cui all’art. 14, comma 1, del D.M., per essere già stato concesso il contributo PNRR in conto capitale e per l’accesso a un finanziamento garantito da SACE, annotato nel Registro Nazionale Aiuti. Il ricorso ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati e la condanna del GSE al rilascio della qualifica e dei CIC.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato con priorità il secondo motivo, ritenuto centrale. L’art. 14, comma 1, del D.M. 2 marzo 2018 pone la regola generale del divieto di cumulo con altri incentivi pubblici; l’art. 1, comma 8, stabilisce che, solo ai fini della cumulabilità, non si considerano parti dell’impianto di produzione di biometano le sezioni di ricezione e stoccaggio, pretrattamento ed eventuale trattamento, in quanto funzionali alla gestione del ciclo dei rifiuti.

Per il Tribunale, la tesi della ricorrente estende il perimetro della deroga fino a rendere indistinguibili le sezioni dedicate alla gestione del ciclo dei rifiuti da quelle per la produzione di biometano, con effetto sostanzialmente abrogativo del divieto. La nozione di trattamento va invece letta alla luce del nesso di funzionalità rispetto alla gestione del ciclo dei rifiuti. Il biodigestore e la sezione di upgrading non soddisfano tale criterio, poiché il primo attiene alla digestione anaerobica finalizzata alla produzione di biogas, la seconda alla separazione del metano dall’anidride carbonica. La circostanza che il biogas sia classificato come rifiuto non muta la qualificazione delle sezioni.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il divieto di cumulo non riguarda l’impianto nel suo complesso ma anche i singoli componenti, per evitare manovre elusive. Il paragrafo 11.3 delle Procedure applicative è ritenuto legittimo in parte qua, avendo funzione integrativa delle prescrizioni del decreto e non introducendo nuove fattispecie; esso non è sovrapponibile alla diversa ipotesi decisa dalla sentenza di questa sezione n. 16381/2024.

Con il primo motivo la ricorrente opponeva la differenza ontologica tra contributo PNRR in conto capitale e incentivo in conto esercizio. La possibilità astratta di cumulo trova il limite del divieto di doppio finanziamento del medesimo costo: resta indimostrata l’assenza di duplicazione. Il parere del MASE, per quanto di competenza, rimetteva al GSE le verifiche concrete.

Il terzo motivo è parimenti infondato: la garanzia SACE, annotata nel Registro Nazionale Aiuti, è soggetta al rispetto dei divieti di cumulo. Il GSE ha correttamente richiesto all’aspirante beneficiario la prova positiva dei presupposti agevolativi, senza inversione dell’onere probatorio. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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