Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e spese per soccombenza virtuale (TAR Lombardia n. 630 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, la sopravvenuta esecuzione del provvedimento azionato integra una causa di cessazione della materia del contendere, che va dichiarata d’ufficio. Ai fini della regolazione delle spese di lite, tuttavia, non rileva il solo esito formale del giudizio, ma il principio di soccombenza virtuale: l’amministrazione che abbia adempiuto soltanto dopo la notifica del ricorso è tenuta a rifondere le spese in favore della parte ricorrente. La condanna accessoria presuppone, dunque, la valutazione della condotta processuale dell’ente, che l’inerzia ha reso necessaria l’attivazione della tutela giurisdizionale.

Il Fatto

La ricorrente ha adìto il TAR Lombardia, ai sensi degli artt. 114 e ss. cod. proc. amm., per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, n. 192 del 27 febbraio 2024, che le aveva riconosciuto il diritto alla Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per l’importo di € 500,00 annui, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione.

La sentenza, notificata in forma esecutiva e non appellata, era passata in giudicato. Il Ministero, tuttavia, era rimasto inerte, omettendo di corrispondere le somme nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell’amministrazione all’adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la rifusione delle spese.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato una relazione dalla quale emerge che l’amministrazione centrale ha comunicato l’avvenuto accredito, in data 13 febbraio 2026, dell’importo riconosciuto con la sentenza, da parte del gestore della procedura di erogazione del servizio. Parte ricorrente ha dato atto dell’avvenuto adempimento, ma ha insistito per la condanna alle spese, evidenziando che il pagamento è intervenuto soltanto sette mesi dopo la notifica del ricorso e oltre un anno e mezzo dopo la notifica della sentenza del giudice del lavoro.

Il Collegio ha rilevato che, alla luce di quanto dedotto e richiesto da entrambe le parti, deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, poiché in corso di giudizio l’amministrazione ha dato piena esecuzione alla sentenza azionata. La pronuncia di rito assorbe, dunque, ogni ulteriore valutazione sull’originaria inerzia dell’ente.

Sul governo delle spese, il Tribunale ha fatto applicazione del principio di soccombenza virtuale. La circostanza decisiva è che l’amministrazione ha dato esecuzione al provvedimento soltanto dopo la notifica del ricorso in esame: senza l’iniziativa giudiziale, l’adempimento non sarebbe intervenuto. Le spese sono state quindi poste a carico del Ministero resistente, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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